RU 1999 295
Ordinanza
concernente l’abrogazione di ordinanze in relazione con
l’entrata in vigore della nuova legge sull’agricoltura
del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
Art. 1 Agricoltura in generale
Nel settore dell’agricoltura in generale sono abrogate le seguenti ordinanze:
Ordinanza del 22 giugno 19941 sui dati delle aziende agricole;
Ordinanza del 6 luglio 19772 sulle superfici agricole utili nei Comuni privi di misurazione catastale;
Ordinanza del 17 aprile 19913 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone;
Ordinanza del 21 dicembre 19534 concernente le disposizioni di ordine economico della legge federale sull’agricoltura;
Ordinanza agrodoganale del 17 maggio 19955;
Ordinanza del 26 aprile 19936 sulla terminologia agricola e il riconoscimento delle forme di azienda;
Ordinanza del 18 maggio 19947 sulle tasse per il rilascio di permessi nel traffico delle merci con l’estero;
Ordinanza del 17 giugno 19968 concernente le aliquote di dazio applicabili agli alimenti per cani e gatti e la ripartizione del contingente tariffario sul traffico con la Comunità europea.
Art. 2 Economia lattiera
Nel settore dell’economia lattiera sono abrogate le seguenti ordinanze:
Ordinanza del 26 aprile 19939 sul contingentamento lattiero nella regione di pianura e nella zona di montagna I;
Ordinanza del 26 aprile 199310 sul contingentamento lattiero nelle zone montagna di montagna II a IV;
Ordinanza del 20 dicembre 198911 sulla riscossione di tasse e contributi dei produttori lattieri;
Ordinanza del 25 aprile 197912 concernente provvedimenti per alleggerire il mercato lattiero;
Ordinanza del 23 ottobre 197413 concernente le norme di composizione e i contributi calmiersitici per i succedanei del latte da foraggio;
Ordinanza del 26 aprile 199314 concernente il decreto sullo statuto del latte, il disciplinamento del mercato caseario e il decreto sull’economia lattiera 1988;
Ordinanza del 18 ottobre 199515 sull’assicurazione della qualità nell’economia lattiera;
Ordinanza del 24 gennaio 199616 concernente il controllo di qualità e il pagamento secondo la qualità del latte commerciale;
Ordinanza del 30 aprile 195717 concernente l’utilizzazione del latte commerciale;
Ordinanza del 17 maggio 199518 sull’importazione di latte e latticini nonché di oli e grassi commestibili;
Ordinanza del 25 aprile 197919 concernente le indennità calmieristiche per la polvere di latte intero e il latte condensato indigeni;
Ordinanza del 17 maggio 199520 concernente l’importazione e il ritiro di caseina acida;
Ordinanza del 19 ottobre 198321 concernente la classificazione in zone e il promovimento della produzione di formaggio;
Ordinanza del 20 aprile 198822 intesa a promuovere la qualità e lo smercio di formaggio e di altre specialità dell’economia alpestre e di montagna;
Ordinanza del 25 ottobre 196023 concernente la BUTYRA, Ufficio centrale svizzero per l’approvvigionamento del burro;
Ordinanza del 31 maggio 199524 concernente i prezzi di cessione e le indennità calmieristiche per il burro;
Ordinanza del 30 dicembre 195325 concernente le tasse sul latte e sulla panna destinati al consumo;
Ordinanza del 24 gennaio 199626 sulle azioni di vendita a prezzo ridotto della panna di consumo;
Ordinanza del 20 dicembre 198927 concernente il tenore di grasso del latte scremato e dei latticini scremati e la relativa tassa;
Ordinanza del 16 giugno 198628 concernente un aiuto finanziario allo smercio delle eccedenze di latte scremato.
Art. 3 Economia zootecnica e allevamento degli animali
Nel settore dell’economia zootecnica e dell’allevamento degli animali sono abrogate le seguenti ordinanze:
Ordinanza del 18 giugno 197929 sulla vendita di bestiame;
Ordinanza del 17 maggio 199530 sull’importazione di animali da allevamento e da reddito e di sperma;
Ordinanza del 28 gennaio 199831 concernente l’allevamento del bestiame;
Ordinanza del 30 ottobre 199632 concernente l’allevamento equino;
Ordinanza del 6 marzo 199533 concernente i premi di custodia per i cavalli del treno e i muli utilizzabili dall’esercito;
Ordinanza del 3 dicembre 198434 concernente la scozzonatura dei cavalli di rimonta dell’allevamento indigeno e le vendite all’asta di cavalli indigeni;
Ordinanza del 17 maggio 199535 sull’importazione e l’esportazione di equini;
Ordinanza del 25 ottobre 199536 sul pollame;
Ordinanza del 16 novembre 196237 sulla pollicoltura;
Ordinanza del 22 marzo 198938 concernente il mercato del bestiame da macello e l’approvvigionamento con carne;
Ordinanza del 27 dicembre 196639 concernente l’importazione e lo smercio di pecore e capre da macello e della loro carne;
Ordinanza del 13 aprile 198840 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova;
Ordinanza del 24 gennaio 199641 concernente il mercato delle uova.
Art. 4 Produzione vegetale, coltivazione delle piante e materie ausiliarie
Nel settore della produzione vegetale, della coltivazione delle piante e delle materie ausiliarie sono abrogate le seguenti ordinanze:
Ordinanza del 2 dicembre 199142 concernente l’orientamento della produzione vegetale e lo sfruttamento estensivo;
Ordinanza del 17 maggio 199543 concernente l’utilizzazione e l’importazione di sementi di cereali da foraggio e di fave;
Ordinanza del 17 maggio 199544 concernente le importazioni di alimenti per animali, di paglia e strame, di panelli e grumi oleosi come pure di merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento;
Ordinanza del 28 dicembre 195645 concernente la produzione di patate da semina;
Ordinanza del 17 maggio 199546 concernente l’importazione di patate da semina, patate da tavola e prodotti di patate per l’alimentazione umana;
Ordinanza dell’11 settembre 197447 concernente l’utilizzazione del raccolto delle patate;
Ordinanza del 25 settembre 198948 sull’economia zuccheriera indigena;
Ordinanza del 24 gennaio 199649 concernente la bieticoltura e il prezzo delle barbabietole da zucchero;
Ordinanza del 24 maggio 199550 concernente la coltivazione e la valorizzazione della colza;
Ordinanza del 17 maggio 199551 sull’importazione di verdura, frutta fresche e fiori recisi;
Ordinanza del 15 gennaio 199752 concernente il promovimento della frutticoltura;
Ordinanza del 15 gennaio 199753 concernente l’importazione di pianticelle d’alberi;
Ordinanza del 17 maggio 199554 concernente l’importazione di frutta per sidro e di prodotti di frutta;
Ordinanza del 20 giugno 195255 concernente la sorveglianza dell’esportazione della frutta a granelli e dei suoi prodotti;
Ordinanza del 15 gennaio 199756 concernente la sorveglianza della qualità della frutta da tavola nel commercio all’ingrosso;
Ordinanza del 4 settembre 199657 concernente l’utilizzazione dei raccolti della frutta a granelli;
Ordinanza del 15 gennaio 199758 concernente l’utilizzazione delle raccolte di ciliege;
Ordinanza del 26 gennaio 199459 concernente la produzione e la messa in commercio di sementi e piante.
Art. 5 Settore vitivinicolo
Nel settore vitivinicolo sono abrogate le seguenti ordinanze:
Ordinanza del 23 dicembre 197160 concernente la viticoltura e lo smercio dei prodotti viticoli;
Ordinanza del 16 novembre 195661 che mette in vigore il catasto viticolo.
Art. 6 Pagamenti diretti
Nel settore dei pagamenti diretti sono abrogate le seguenti ordinanze:
Ordinanza del 26 aprile 199362 concernente i pagamenti diretti complementari nell’agricoltura;
Ordinanza del 24 gennaio 199663 concernente contributi per prestazioni particolari in materia d’ecologia e della tenuta di animali da reddito nell’agricoltura;
Ordinanza del 26 gennaio 199464 istituente contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili;
Ordinanza del 20 dicembre 198965 sui contributi ai detentori di vacche;
Ordinanza del 20 aprile 198366 concernente il versamento di contributi alle spese dei tenutari di bestiame nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare.
Art. 7 Migliorie strutturali e aiuti aziendali
Nel settore delle migliorie strutturali e degli aiuti aziendali sono abrogate le seguenti ordinanze:
Decreto del Consiglio federale del 20 novembre 194567 per promuovere il raggruppamento dei terreni;
Ordinanza del 14 giugno 197168 concernente l’assegnazione di sussidi a favore delle bonifiche fondiarie e degli edifici rurali;
c. Ordinanza del 21 ottobre 199269 sui crediti agricoli d’investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola.
Art. 8 Controllo dei prezzi
Nel settore del controllo dei prezzi sono abrogate le seguenti ordinanze:
Ordinanza generale dell’11 aprile 196170 sui prezzi delle merci protette;
Ordinanza dell’11 aprile 196171 concernente la cassa di compensazione dei prezzi delle uova;
Regolamento del 30 aprile 195772 per la Commissione federale di controllo dei prezzi;
Decreto del Consiglio federale dell’11 aprile 196173 concernente la formazione dei prezzi delle patate da semina e da tavola, della frutta a granelli e dei legumi freschi;
Ordinanza del 21 settembre 198174 concernente i prezzi e i margini applicabili alle uova e prodotti di uova;
Ordinanza del 28 marzo 198475 sui prezzi e i margini dei legumi congelati;
Ordinanza del 25 agosto 197676 concernente i prezzi e i margini per il bestiame da macello, la carne e i prodotti carnei, come pure i foraggi;
Ordinanza del 17 settembre 198477 concernente i prezzi e i margini del latte;
Decreto del Consiglio federale del 10 luglio 197278 concernente i prezzi e i margini di prezzo del formaggio e dei prodotti caseari.
Art. 9 Entrata in vigore
Fatti salvi i capoversi2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
L’articolo2 lettere a-i, nonché n-u entra in vigore il 1° maggio 1999.
L’articolo3 lettera e entra in vigore il 1° gennaio 2000.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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