RU 1999 3044
Ordinanza
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(OAVS)
Modifica del 10 novembre 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Disposizione derogatoria per gli anni di contribuzione 2000 e 2001
In deroga agli articoli 22 capoverso1 e 29 capoverso1, il contributo annuo per il periodo di contribuzione 2000/2001 è stabilito separatamente per ognuno degli anni di contribuzione.
La decisione di fissazione dei contributi per il 2001 non sarà presa prima del 1° gennaio 2001.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
10 novembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |