RU 1999 3532
Ordinanza
concernente l’amministrazione dell’esercito
(OAE)
Modifica del 24 novembre 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 novembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:
Art. 2 Contabili
Sono designati come contabili per la contabilità della truppa e del servizio tecnico in stati maggiori, unità, scuole e corsi:
con il capo del servizio del commissariato: il contabile dello stato maggiore del battaglione di stato maggiore;
con un quartiermastro e senza furiere: il quartiermastro o il contabile dell’unità di stato maggiore;
con furiere: il furiere;
con aiuto furiere: l’aiuto furiere.
L’Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri regola la tenuta dei conti nei casi speciali.
Art. 11 cpv.1 lett. a e 2
I documenti della contabilità della truppa devono essere firmati come segue:
a. il comandante certifica l’esattezza dei documenti di base della contabilità della truppa secondo l’articolo 15 e prende visione dei libri di cassa, degli ordini di pagamento e dei mandati di anticipazione. I comandanti delle Grandi Unità possono incaricare della firma il loro capo di stato maggiore.
L’esattezza dei giustificativi della contabilità del servizio tecnico è attestata dal contabile. L’ufficiale del servizio tecnico o il comandante prende visione della contabilità e vi appone la sua firma.
Art. 14 cpv. 2
L’Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri decide sulle domande di credito sino a un importo di 20 000 franchi, la Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport decide sulle domande superiori a 20 000 franchi.
Art. 19 Cassa di cantina
Se la truppa non ha la possibilità di comperare bevande, tabacchi ecc. al luogo d’accantonamento o nelle immediate vicinanze, l’unità (stato maggiore) è autorizzata a tenere una cantina e la relativa cassa. Allo scioglimento della cantina alla fine del servizio, l’eventuale utile dev’essere versato alla cassa di servizio, allegandovi i giustificativi.
Art. 20 frase introduttiva e lett. e
Eccettuate le formazioni in servizio d’istruzione di base, le formazioni tengono una cassa dell’unità. Essa è alimentata da:
e. Abrogata
Art. 22 Particolarità nei servizi d’istruzione di base
Le trattenute sul soldo possono essere utilizzate soltanto per coprire perdite o danneggiamenti di materiale di cui l’unità (stato maggiore) è responsabile. Le entrate e le uscite sono contabilizzate nella cassa di servizio (sottoconto). Di regola, le eccedenze sono restituite alla truppa.
I doni vincolati a oneri devono essere utilizzati conformemente alla loro destinazione particolare. Le entrate e le uscite sono contabilizzate nella cassa di servizio (sottoconto).
Art. 24 cpv. 4
In caso di scioglimento della cassa, i saldi devono essere versati all’Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri.
Art. 37 cpv. 2 lett. c
Se, per il trapasso del comando fuori del servizio, è necessaria una presa di contatto personale tra il comandante uscente e il subentrante, vi è diritto:
c. al viaggio mediante ordine di marcia o bollettino per trasporti militari.
Art. 45 cpv. 2
Il viaggio ha luogo mediante ordine di marcia o bollettino per trasporti militari.
Art. 46 cpv.1 lett. d
Per le ricognizioni autorizzate e i servizi dei giudici di campo sono pagate le seguenti competenze:
d. viaggio mediante ordine di marcia o bollettino per trasporti militari.
Art. 119 cpv. 3
Le fatture sono trasmesse all’Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri per il pagamento. L’autorizzazione dev’essere allegata alla fattura.
Capitolo 3 Trasporti affidati a imprese private (art. 120)
Abrogato
Titolo 8 Disposizione e impiego di veicoli civili
Capitolo 1 In generale
Art. 139 Principi
Per far fronte a trasporti e a lavori straordinari, la truppa può chiedere, in qualsiasi situazione, risorse civili sempreché:
i mezzi propri attribuiti non siano sufficienti l’adempimento del compito o non siano adeguati;
i mezzi necessari supplementari non siano reperibili né presso il proprio corpo di truppa, né, temporaneamente, presso le riserve della Confederazione;
la centrale di coordinazione dei trasporti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport non possa mettere a disposizione alcuna capacità;
un compito non possa essere compiuto ricorrendo a mezzi pubblici di trasporto.
L’allestimento del bilancio di previsione, l’attribuzione dei crediti e la messa a disposizione per l’impiego di veicoli civili incombe al Gruppo della logistica dello Stato maggiore generale, d’intesa con tutte le parti interessate.
Art. 140 Definizioni
Sono considerati veicoli tutti i veicoli a motore, i veicoli speciali nonché i veicoli senza motore. Sono considerati veicoli speciali segnatamente le autogrù, le macchine e gli attrezzi del genio civile.
Capitolo 2 Noleggio di veicoli civili
Art. 141 Procedura
Il Gruppo della logistica stipula un contratto di noleggio di diritto privato con il detentore civile del veicolo interessato.
I veicoli sono manovrati da militari.
I veicoli noleggiati circolano con le loro targhe di controllo cantonali. I veicoli speciali che non circolano su strade pubbliche non devono essere immatricolati.
Art. 142 Utilizzatori dei veicoli speciali
Per l’utilizzazione di veicoli speciali sono impiegati militari che nella loro professione civile conducono tali veicoli e possiedono la pertinente licenza militare di condurre.
Il Gruppo della logistica dello Stato maggiore generale, in collaborazione con il Gruppo del personale dell’esercito e i Cantoni, è competente per l’impiego.
Capitolo 3 Assegnazione di trasporti o di commesse a imprese civili
Art. 143
Il Gruppo della logistica può assegnare trasporti o commesse a imprese civili a favore della truppa.
I veicoli civili sono manovrati da personale civile.
Capitolo 4 Utilizzazione in servizio di automobili civili
Art. 144 Principio
In casi speciali, può essere autorizzata l’utilizzazione temporanea, in servizio militare, di automobili civili.
Le automobili civili utilizzate in servizio sono condotte dal detentore che presta servizio militare o dal suo incaricato; circolano munite di targhe di controllo cantonali e con l’assicurazione di responsabilità civile del detentore.
La messa a disposizione di tali veicoli è facoltativa e non può essere ordinata.
Le condizioni di cui agli articoli 145 a 148 devono essere comunicate al detentore prima dell’utilizzazione.
Art. 145 Autorizzazione
L’utilizzazione in servizio militare di automobili civili è autorizzata per otto giorni al massimo e soltanto se il compito non può essere adempito, in tempo utile, ricorrendo a mezzi pubblici di trasporto o se non è possibile disporre di veicoli militari adatti.
Sono competenti per accordare l’autorizzazione:
a. in servizio d’istruzione e in servizio d’appoggio: 1. fino a quattro giorni, i comandanti di divisione e di brigata, i direttori degli uffici federali, nonché i sottocapi di stato maggiore dello Stato maggiore generale, delle forze terrestri e delle forze aeree;
2. fino a otto giorni, il capo dello Stato maggiore generale, il capo delle forze terrestri, i comandanti dei corpi d’armata e il comandante delle forze aeree;
b. in servizio attivo: 1. il comando dell’esercito, per lo stato maggiore dell’esercito e le truppe d’armata, 2. la divisione della mobilitazione, per gli stati maggiori delle piazze di mobilitazione, 3. i capi dei trasporti delle Grandi Unità, per le truppe che sono loro subordinate tecnicamente.
Art. 146 Indennità
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport fissa l’indennità chilometrica per l’utilizzazione militare delle automobili civili. L’indennità copre le spese di esercizio e manutenzione derivanti dall’utilizzazione militare dell’automobile, comprese le tasse e l’assicurazione.
Art. 147 Responsabilità
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport conclude un’assicurazione casco; essa è destinata a coprire i danni causati alle automobili civili durante la loro utilizzazione in servizio militare (incluse le corse per l’entrata in servizio e il licenziamento). La franchigia addossata al detentore del veicolo è, in caso di danni causati in un incidente, di 100 franchi.
Art. 148 Utilizzazione senza autorizzazione
L’utilizzazione di veicoli civili senza autorizzazione non dà diritto ad alcuna indennità. La Confederazione non risponde per eventuali danni.
Capitolo 5 Assegnazione di trasporti o di commesse non pianificabili
Art. 149 Autonomia spontanea
L’autonomia spontanea assicura alla truppa una maggiore libertà d’azione che le consente di poter eseguire un impiego imprevisto entro un termine di 12 ore. In una tale situazione, i veicoli impiegati sono sempre condotti dal personale civile del detentore.
Quando le condizioni secondo l’articolo 139 sono adempite, il comandante di scuola o di corso, il comandante di battaglione o il comandante di gruppo assegna direttamente un trasporto o una commessa all’impresa civile.
Di regola, possono essere assegnate commesse sino a un importo massimo di 2000 franchi per ogni periodo contabile. In situazioni d’emergenza (vite umane in pericolo, prova che i costi causati sono inferiori all’ammontare di un possibile danno), il committente decide sotto la propria responsabilità in merito a un aumento dell’importo.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
24 novembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |