RU 1999 3538
Ordinanza
concerente il Servizio della posta da campo
del 24 novembre 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 della legge militare1; visto l’articolo 9 dell’organizzazione dell’esercito del 3 febbraio 19952,
ordina:
Sezione 1 Scopo
Art. 1
La presente ordinanza regola le prestazioni nei settori del servizio postale e del traffico dei pagamenti, nonché l’organizzazione del servizio postale in seno all’esercito.
Sezione 2 Missione e prestazioni del Servizio della posta da campo
Art. 2 Servizio postale e traffico dei pagamenti
Il Servizio della posta da campo fornisce alla truppa le prestazioni assegnate al servizio universale conformemente alla legislazione postale.
In caso di necessità giustificata, il Servizio della posta da campo può fornire alla truppa ulteriori prestazioni nei settori del servizio postale e del traffico dei pagamenti attraverso il servizio universale. Le prescrizioni dell’Amministrazione federale delle finanze concernenti il traffico dei pagamenti3 devono essere rispettate.
Art. 3 Franchigia di porto
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) regola l’utilizzazione della franchigia di porto e stabilisce segnatamente il genere e il volume degli invii.
Art. 4 Attribuzione del mandato
Il DDPS può incaricare la Posta Svizzera o altri operatori di assicurare, nell’ambito della legislazione postale, le prestazioni del servizio postale e del traffico dei pagamenti.
RS 513.316
Le modalità del mandato, segnatamente l’indennizzo dell’operatore incaricato, sono regolate in una convenzione.
Le prestazioni di servizio fornite in situazioni straordinarie sono rette dall’articolo
della legge del 30 ottobre 19974 sulle poste.
Sezione 3 Organizzazione del Servizio della posta da campo
Art. 5 Organi del Servizio della posta da campo
Il Servizio della posta da campo comprende:
la direzione del Servizio della posta da campo;
il servizio postale sulle piazze d’armi;
le compagnie della posta da campo;
gli organi della posta da campo negli stati maggiori e nelle unità dell’esercito.
In servizio attivo, il Servizio della posta da campo è diretto da una frazione dello stato maggiore dell’esercito secondo quanto predisposto dal capo dello Stato maggiore generale.
Art. 6 Direzione del Servizio della posta da campo
Il capo del Servizio della posta da campo è nominato dalla Posta Svizzera, d’intesa con il capo dello Stato maggiore generale.
I compiti della direzione del Servizio della posta da campo comprendono:
la pianificazione e la direzione del Servizio della posta da campo, segnatamente: 1. il reclutamento e l’istruzione dei membri del Servizio della posta da campo, 2. la pianificazione dell’impiego del personale e del materiale per i servizi d’istruzione e per gli impieghi dell’esercito, 3. l’emanazione e l’applicazione dei regolamenti e delle istruzioni tecniche;
la direzione del servizio postale sulle piazze d’armi;
la direzione e l’esercizio dell’Ufficio Svizzera.
Art. 7 Servizio postale sulle piazze d’armi
Il servizio postale sulle piazze d’armi assicura l’esercizio postale sulle piazze d’armi.
Art. 8 Compagnie della posta da campo e organi della posta da campo negli stati maggiori e nelle unità dell’esercito
Il capo dello Stato maggiore generale regola i compiti delle compagnie della posta da campo nonché degli organi della posta da campo negli stati maggiori e nelle unità dell’esercito.
Art. 9 Trasferimento di compiti militari
Il DDPS può incaricare la Posta Svizzera di dirigere il Servizio della posta da campo e il servizio postale sulle piazze d’armi. In questo caso, l’organo della Posta Svizzera mandatario funge da autorità civile incaricata di compiti militari.
Le modalità del mandato, segnatamente l’indennizzo dell’operatore incaricato, sono regolate in una convenzione.
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 10 Esecuzione
Il DDPS disciplina l’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 11 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 21 settembre 19815 concernente il servizio della posta da campo è abrogata.
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.
24 novembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |