Fonte

RU 1999 370

Ordinanza
sugli impianti di telecomunicazione
(OIT)

Modifica del 14 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 2 cpv.1 lett. c e d

Abrogate

Art. 3 Esigenze fondamentali

Gli impianti di telecomunicazione possono essere offerti o immessi in commercio unicamente se soddisfano le esigenze fondamentali che figurano all’articolo 5 della direttiva CE 98/13 del 12 febbraio 1998 relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (direttiva CE 98/13)2.

La conformità a dette esigenze deve essere provata, fatti salvi gli articoli 6 capoverso 4 e 20, mediante le procedure previste negli articoli 8-11 (omologazione o altre procedure di valutazione della conformità).

Art. 4 cpv. 2

Sono pubblicate con i titoli e le referenze3:

  1. nel Foglio federale, le norme tecniche definite giusta l’articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC;

  2. nella Raccolta ufficiale, le norme tecniche o altre regole dichiarate vincolanti giusta l’articolo 31 capoverso 2 lettera b LTC.

GU n. L74/1 del 12.3.1998. Il testo della direttiva può essere richiesto all’Ufficio centrale

La lista dei titoli delle norme e i rispettivi testi sono ottenibili presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo o presso ProTelecom, Radiostrasse 17, 3053 Münchenbuchsee.

Art. 7 cpv.1 lett. d

La documentazione tecnica deve contenere quanto segue:

d. un elenco delle norme tecniche secondo l’articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC, non applicate o solo parzialmente applicate, e le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze fondamentali della direttiva CE 98/134;

Art. 8 Apparecchiature terminali

Le apparecchiature terminali giusta l’articolo1 della direttiva CE 98/135, per le quali esiste una regolamentazione tecnica comune (art. 7 cpv. 2 della direttiva CE 98/13), possono essere sottoposte all’omologazione o all’esame del tipo (allegato 1 della direttiva CE 98/13), o alla procedura di garanzia qualità totale (allegato 4 della direttiva CE 98/13). L’Ufficio federale tiene l’elenco delle apparecchiature termina-

La procedura d’esame del tipo deve essere accompagnata da una dichiarazione stilata secondo la procedura di conformità al tipo (allegato 2 della direttiva CE 98/13) o secondo la procedura di garanzia della qualità della produzione (allegato 3 della direttiva CE 98/13).

Art. 9 cpv. 1-3 e 5

Le apparecchiature satellitari che servono alla sola trasmissione oppure alla trasmissione e ricezione sono soggette o all’omologazione o all’esame del tipo (allegato1 della direttiva CE 98/137), o alla procedura di garanzia totale della qualità (allegato 4 della direttiva CE 98/13). L’Ufficio federale tiene l’elenco delle apparecchiature satellitari.8

La procedura d’esame del tipo deve essere accompagnata da una dichiarazione stilata secondo la procedura di conformità al tipo (allegato 2 della direttiva CE 98/13) o secondo la procedura di garanzia della qualità della produzione (allegato 3 della direttiva CE 98/13).

Le apparecchiature satellitari che servono alla sola ricezione e che sono previste per essere raccordate agli impianti di un fornitore di servizi pubblici sono soggette, per quanto riguarda la loro interfaccia terrestre, alle stesse procedure di valutazione applicabili agli impianti di cui al capoverso1. Gli altri loro elementi possono inoltre

GU n. L74/1 del 12.3.1998. Il testo della direttiva può essere richiesto all’Ufficio centrale

Questo elenco è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, 44, rue de

GU n. L74/1 del 12.3.1998. Il testo della direttiva può essere richiesto all’Ufficio centrale

Questo elenco è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, 44, rue de essere sottoposti alla procedura di controllo interno della produzione (allegato 9 della direttiva CE 98/13).

I capoversi1, 3 e 4 concernono le apparecchiature satellitari giusta l’articolo 1 della direttiva CE 98/13, per le quali esiste una regolamentazione tecnica comune (art. 18 cpv. 2 della direttiva CE 98/13).

Art. 10 Impianti di radiocomunicazione

Gli impianti di radiocomunicazione per i quali sono necessarie prescrizioni tecniche per motivi legati alla gestione delle frequenze o in virtù di accordi internazionali sono soggetti o all’omologazione o alla procedura di garanzia totale della qualità (allegato 4 della direttiva CE 98/139). L’Ufficio federale designa gli impianti di radiocomunicazione interessati e ne compila un elenco.10

Gli altri impianti di radiocomunicazione sono soggetti o all’omologazione o alla procedura di garanzia totale della qualità o alla procedura di controllo interno della produzione (allegato 9 della direttiva CE 98/13).

Art. 11 Impianti collegati per filo

Gli impianti collegati per filo per i quali sono necessarie prescrizioni tecniche per motivi legati a specificità nazionali sono soggetti o all’omologazione o alla procedura di garanzia totale della qualità (allegato 4 della direttiva CE 98/1311). L’Ufficio federale designa gli impianti collegati per filo interessati e ne compila un elenco.12

Gli impianti collegati per filo per i quali la procedura d’omologazione o la procedura di garanzia totale della qualità risultano troppo restrittive in quanto le norme tecniche vigenti sono limitate a esigenze di base possono essere sottoposti anche a una procedura di controllo interno della produzione (allegato 9 della direttiva CE 98/13). L’Ufficio federale designa gli impianti collegati per filo interessati e ne compita un elenco.13

Titolo prima dell’art. 12

Concerne unicamente il tedesco

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Questo elenco è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, 44, rue de

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Art. 15 cpv. 1bis

Nel caso in cui circostanze particolari lo richiedono, l’omologazione può essere vincolata a oneri per il titolare, segnatamente:

  1. in caso di rilascio di un’omologazione in base a specificazioni tecniche provvisorie;

  2. in caso di forti rischi di interferenze;

  3. nel caso in cui l’installazione e l’esercizio dell’impianto omologato necessitino dell’accordo preliminare da parte del fornitore di servizi destinati al pubblico.

Art. 21 cpv. 2

Gli impianti riceventi di radiocomunicazione di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettera i possono essere offerti unicamente per la ricezione di emissioni di radiocomunicazione pubbliche giusta l’articolo 8 capoverso1 lettera d dell’ordinanza del 6 ottobre 199714 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione.

Art. 26 cpv.1 lett. b, nonché cpv. 2 e 5

Tutti gli impianti di telecomunicazione offerti, immessi in commercio, installati o esercitati devono recare le indicazioni seguenti apposte in modo duraturo e facilmente leggibile:

b. il nome del fabbricante o della persona responsabile dell’immissione in commercio;

Oltre alle indicazioni di cui al capoverso1, gli impianti di telecomunicazione soggetti a una procedura di valutazione della conformità diversa dalla procedura di controllo interno della produzione (allegato 9 della direttiva CE 98/1315) devono recare il numero d’identificazione dell’organo responsabile della valutazione della conformità o dell’omologazione.

Le indicazioni di cui ai capoversi1 e 2 devono essere apposte:

  1. per l’omologazione, dal titolare della stessa o, se questi non è domiciliato in Svizzera, dalla persona responsabile dell’offerta o dell’immissione in commercio;

  2. per le altre procedure di valutazione della conformità, dalla persona responsabile dell’offerta o dell’immissione in commercio.

Art. 27 cpv. 2

A tale scopo procede a controlli per campioni. Effettua un controllo qualora vi sia motivo di credere che un impianto di telecomunicazione non corrisponda alle disposizioni della presente ordinanza e alle prescrizioni definite dall’Ufficio federale. È pure autorizzato a controllare impianti di radiocomunicazione nell’ambito dell’esame di una domanda di concessione, a patto che, nell’ambito di una domanda di con-

GU n. L74/1 del 12.3.1998. Il testo della direttiva può essere richiesto all’Ufficio centrale cessione di servizi, il richiedente e colui che eserciterà gli impianti siano effettivamente la stessa persona.

Art. 32 cpv.1, 3 e 4

In assenza dell’organismo di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 19 capoverso1 lettere a e c, l’Ufficio federale ne assume i compiti per quanto riguarda le procedure d’esame del tipo (allegato1 della direttiva CE 98/1316), di conformità al tipo (allegato 2 della direttiva CE 98/13), di garanzia della qualità della produzione (allegato 3 della direttiva CE 98/13) e di garanzia totale della qualità (allegato 4 della direttiva CE 98/13). Regola le modalità transitorie in collaborazione con l’Ufficio federale dell’economia esterna.

L’Ufficio federale rilascia un certificato di garanzia della qualità della produzione (allegato 3 della direttiva CE 98/13) se il richiedente prova che:

  1. possiede un certificato di garanzia della qualità ISO 9002 di un organismo di valutazione della conformità riconosciuto in Svizzera;

  2. soddisfa le condizioni previste da detta procedura.

L’Ufficio federale rilascia un certificato di garanzia totale della qualità (allegato 4 della direttiva CE 98/13) se il richiedente prova che:

  1. possiede un certificato di garanzia della qualità ISO 9001 di un organismo di valutazione della conformità riconosciuto in Svizzera;

  2. soddisfa le condizioni previste da detta procedura.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 1999.

14 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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