RU 1999 467
Ordinanza
concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri
(OEnS)
Modifica del 14 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
La cifra II della modifica del 21 ottobre 19981 dell’ordinanza del 14 gennaio 19982 concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri è modificata come segue:
La presente modifica, fatto salvo il capoverso2, entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Lo stralcio della Colombia dall’elenco dei Paesi di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera a in seguito alla modifica del 21 ottobre 19983 entra in vigore il 1° marzo 1999.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
14 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Cotti |
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin |