RU 1999 577
Regolamento dei funzionari (1)
(RF 1)
Modifica del 14 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Il regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 19591 è modificato come segue:
Deroghe al disciplinamento nel settore degli stipendi per il 1999
Gli stipendi conformemente all’articolo 3 del decreto federale del 16 dicembre 19942 concernente provvedimenti di risparmio nel settore degli stipendi della Confederazione sono ridotti:
dell’1 per cento per le retribuzioni annue che superano i 168 802 franchi;
dello 0,5 per cento per le retribuzioni annue che si situano fra i 115 962 e i 168 801 franchi.
L’indennità di residenza conformemente all’articolo 41 è ridotta di una quota (370 fr.) a partire dalla zona 6. Per la cassa pensioni si applicano le quote non ridotte.
Gli stipendi iniziali conformemente all’articolo 38 sono di regola inferiori del 10 per cento rispetto all’importo minimo della classe di stipendio determinante.
L’aumento ordinario dello stipendio conformemente all’articolo 39 capoversi 1-3 e l’aumento straordinario dello stipendio conformemente all’articolo 40 capoverso 1 sono ridotti del 25 per cento a partire dal 31 dicembre 1998.
Per tutte le classi di stipendio le ore supplementari possono essere compensate solo con tempo libero. Un’indennità conformemente all’articolo 52 capoverso1 può essere corrisposta in casi eccezionali e per motivi giustificati unicamente a funzionari fino alla classe di stipendio 23 previo consenso del Dipartimento, della Direzione generale delle dogane o del Consiglio dei politecnici.
Il diritto a un’indennità per la supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore conformemente all’articolo 53 capoverso1 è dato unicamente se la supplenza:
a. non rientra nei doveri di servizio e non è già stata considerata nella valutazione della funzione; e b è espletata a tempo pieno per più di cinque giorni lavorativi consecutivi. L’indennità conformemente all’articolo 53 capoverso2 è corrisposta solo a partire dal sesto giorno di supplenza; determinante è l’aumento straordinario dello stipendio non ridotto conformemente all’articolo 40 capoverso1.