Fonte

RU 1999 60

Ordinanza
sull’assicurazione invalidità
(OAI)

Modifica del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione invalidità è modificata come segue:

Art. 21bis cpv.1

L’indennità giornaliera versata agli assicurati durante la prima formazione professionale, come pure agli assicurati di meno di 20 anni che non hanno ancora esercitato un’attività lucrativa e frequentano una scuola speciale o si sottopongono a provvedimenti medici d’integrazione, corrisponde di regola a un trentesimo del salario mensile medio degli apprendisti. Quest’ultimo è attualizzato ogni anno in base all’indice dei salari nominali dell’Ufficio federale di statistica. I supplementi giusta gli articoli 24bis e 25 LAI sono compresi in questi importi.

Art. 26 cpv.1 frase introduttiva

Se l’assicurato non ha potuto, a cagione dell’invalidità, acquisire sufficienti conoscenze professionali, il reddito lavorativo che potrebbe ottenere se non fosse invalido corrisponde al tasso percentuale, graduato secondo l’età, del valore medio attualizzato ogni anno secondo il rilevamento dell’Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari:

Art. 108 Diritto ai sussidi

Hanno diritto ai sussidi le associazioni centrali delle organizzazioni private di aiuto agli invalidi, comprese le organizzazioni private di utilità pubblica loro affiliate, che si dedicano interamente o in larga misura all’aiuto agli invalidi. Sono assegnati sussidi solo se è comprovato il bisogno di un’offerta di servizi secondo gli articoli 109 capoversi1 e 2 e 109bis. L’Ufficio federale emana direttive in proposito.

L’Ufficio federale può concludere con le associazioni centrali delle organizzazioni private di aiuto agli invalidi contratti di prestazioni per i contributi secondo l’articolo 74 capoverso1 lettere a-c LAI. Il calcolo e l’ammontare dei contributi nonché la procedura applicabile sono retti dai contratti in questione.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin