RU 1999 655
Ordinanza
sui controlli di sicurezza relativi alle persone
(OCSP)
del 20 gennaio 1999
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 19 capoversi1 e 4, 21 capoversi1, 4 e 5 e 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),
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Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina i controlli di sicurezza nei confronti di agenti della Confederazione, militari e terzi che collaborano a progetti svizzeri o esteri classificati nell’ambito della sicurezza interna ed esterna oppure che hanno accesso a informazioni, materiali o impianti classificati.
Sono fatte salve le convenzioni internazionali sulla protezione dei segreti.
Art. 2 Lista degli uffici e delle funzioni
La lista, emanata dal Consiglio federale, degli uffici dell’Amministrazione e delle funzioni dell’esercito per i quali è necessario il controllo di sicurezza (art. 19 cpv. 4 LMSI) può essere consultata presso la Cancelleria federale.
Ogni quattro anni la Cancelleria federale propone al Consiglio federale di aggiornare la lista; il Consiglio federale esamina in particolare se i controlli effettuati giusta l’articolo 19 capoverso 4 LMSI rispondono alle esigenze dell’articolo 19 capoverso 1 LMSI o delle convenzioni internazionali sulla protezione di segreti.
Art. 3 Servizio specializzato
La Divisione della protezione delle informazioni e delle opere del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (in seguito: servizio specializzato) effettua i controlli di sicurezza in collaborazione con gli organi federali di sicurezza civile e militare.
RS 120.4
Capitolo 2 Modalità della procedura di controllo
Sezione 1 Persone sottoposte al controllo
Art. 4 Agenti della Confederazione
Il controllo di sicurezza è effettuato nei confronti di persone di cui è proposta la nomina e dei titolari di una funzione cui devono essere affidati nuovi compiti.
Al più tardi nella conferma di ricezione dell’offerta d’impiego o, se si tratta di una persona già al servizio della Confederazione, prima che essa dichiari la sua disponibilità ad assumere le nuove funzioni, l’autorità richiedente deve rendere attento l’interessato al fatto che i titolari della funzione in questione sono soggetti a un controllo di sicurezza.
Art. 5 Militari
Il controllo di sicurezza è effettuato nei confronti dei militari che, in ragione della loro funzione, hanno accesso a informazioni, materiali o impianti militari classificati.
Art. 6 Terzi
Il controllo di sicurezza concerne le persone che, in qualità di parti o di dipendenti dell’impresa o dell’organizzazione che ha concluso il contratto, collaborano a progetti classificati nell’ambito della sicurezza interna o esterna, come pure le persone soggette a controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione di segreti e che hanno accesso a informazioni, materiali o impianti classificati.
Art. 7 Verifica preventiva
Prima di procedere al controllo, il servizio specializzato verifica nel sistema PISA se la persona da controllare non sia già stata sottoposta a un controllo di sicurezza in quanto militare.
Se risulta che la persona in questione è già stata sottoposta a un controllo di sicurezza in quanto militare o ad altro titolo, il servizio specializzato ne informa l’autorità richiedente; questa, in linea di principio, rinuncia al controllo. È fatto salvo l’articolo 13.
Sezione 2 Svolgimento del controllo
Art. 8 Avvio del controllo di sicurezza
L’autorità competente per l’avvio di un controllo di sicurezza (autorità richiedente) è:
per gli agenti della Confederazione: l’autorità che nomina, prepara la nomina o attribuisce nuovi compiti;
per i militari: i servizi incaricati dell’amministrazione e dei controlli o i comandanti di truppa e di scuola;
per i terzi: l’organo che aggiudica una commessa pubblica concernente progetti classificati nell’ambito della sicurezza interna o esterna.
L’autorità richiedente incarica il servizio specializzato di procedere al controllo di sicurezza. Essa lo informa riguardo ai rischi per la sicurezza inerenti alla funzione o all’adempimento del contratto.
Prima di aggiudicare una commessa pubblica concernente un progetto classificato nell’ambito della sicurezza interna o esterna, l’autorità richiedente comunica la sua intenzione al servizio specializzato; quest’ultimo esamina se le persone incaricate dell’esecuzione del contratto vadano sottoposte a un controllo di sicurezza.
L’autorità richiedente comunica inoltre al servizio specializzato la sua intenzione di autorizzare a terzi l’accesso a informazioni, materiali o impianti classificati.
Art. 9 Modulo per i controlli di sicurezza
L’autorità richiedente consegna alla persona da sottoporre al controllo un modulo da compilare e una nota esplicativa sulla procedura di controllo e sui suoi diritti.
Se acconsente all’esecuzione del controllo, la persona interessata invia all’autorità richiedente il modulo compilato. L’autorità richiedente verifica che il modulo contenga tutti i dati necessari all’esecuzione del controllo e lo trasmette al servizio specializzato.
Art. 10 Autorizzazione
Firmando il modulo, la persona interessata autorizza espressamente il servizio specializzato a raccogliere i dati necessari.
L’autorizzazione è valida sei mesi e può essere revocata in qualsiasi momento per scritto dalla persona interessata.
Art. 11 Raccolta dei dati
Il servizio specializzato raccoglie i dati necessari al controllo di sicurezza ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 LMSI. Se non ha un proprio diritto d’accesso a tali dati, li raccoglie per il tramite degli organi federali incaricati della sicurezza civile e militare.
Art. 12 Audizione personale
Il servizio specializzato dispone l’audizione degli agenti della Confederazione in occasione del primo controllo. Per le persone di cui agli articoli5 e 6, l’audizione ha luogo soltanto se necessario.
Il servizio specializzato può procedere all’audizione di terzi dopo avere informato la persona interessata e ottenutone il consenso.
Art. 13 Ripetizione del controllo di sicurezza
L’autorità richiedente può incaricare il servizio specializzato di ripetere il controllo di sicurezza se ha motivo di presumere nuovi rischi per la sicurezza rispetto al controllo precedente o se è previsto in convenzioni internazionali sulla protezione di segreti. La domanda va debitamente motivata. La persona interessata deve preventivamente acconsentire per scritto alla ripetizione del controllo.
Il servizio specializzato procede a una nuova raccolta dei dati; di norma questi dati sono raccolti soltanto sulla base dei registri di cui all’articolo 20 capoverso2 lettere a e b LMSI. Nella misura in cui, in base ai dati raccolti, vi sia motivo di credere che la persona interessata rappresenti un rischio per la sicurezza, il servizio specializzato può completare il controllo mediante un’inchiesta di polizia o audizioni.
Art. 14 Ritiro della candidatura nel corso della procedura di controllo
Se la persona interessata ritira la candidatura nel corso della procedura di controllo o, per un altro motivo, non entra più in linea di conto per la nomina, per l’attribuzione di una funzione o di nuovi compiti oppure per l’esecuzione di un contratto, l’autorità richiedente ne informa immediatamente il servizio specializzato.
Il servizio specializzato interrompe il controllo di sicurezza. D’intesa con l’Archivio federale, distrugge i dati raccolti.
Capitolo 3 Conclusione del controllo di sicurezza
Art. 15 Diritto di essere sentito
Se la dichiarazione di sicurezza non può essere rilasciata o va corredata di riserve, il servizio specializzato offre alla persona interessata l’opportunità di pronunciarsi, entro dieci giorni, sull’esito del controllo e sulla valutazione del rischio per la sicurezza.
La persona interessata può prendere visione del fascicolo relativo al controllo; è fatto salvo l’articolo 9 della legge federale sulla protezione dei dati2.
Entro il termine di cui al capoverso1, la persona interessata può chiedere al servizio specializzato di procedere:
alla rettifica o alla distruzione dei dati errati o superati;
alla distruzione immediata dei dati che non corrispondono allo scopo del trattamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi;
all’apposizione di una menzione che ne rilevi il carattere contestato.
Art. 16 Decisione
Il servizio specializzato emette una decisione in merito all’esito del controllo.
Esso la comunica alla persona interessata, all’autorità richiedente a destinazione dell’autorità di nomina o di attribuzione della funzione o dei nuovi compiti e, all’occorrenza, a terzi legittimati a ricorrere.
Art. 17 Rimedi giuridici
Contro le decisioni del servizio specializzato può essere interposto ricorso alla commissione di ricorso DDPS.
Sono per il resto applicabili le disposizioni generali sulla procedura federale.
Art. 18 Conseguenze per l’autorità di nomina o d’attribuzione della funzione o dei nuovi compiti
L’autorità di nomina o d’attribuzione della funzione o dei nuovi compiti può consultare il fascicolo della persona interessata, con il suo consenso. Può avere un colloquio con lei per chiarire le questioni in sospeso e farsi assistere dal servizio specializzato.
Essa informa il servizio specializzato in merito alla sua decisione circa la nomina o l’attribuzione della funzione o dei nuovi compiti.
Art. 19 Conseguenze per terzi
L’impresa o l’organizzazione può consultare il fascicolo della persona interessata, con il suo consenso. Può farsi assistere dal servizio specializzato per chiarire, in un colloquio, le questioni in sospeso.
L’impresa o l’organizzazione deve garantire che soltanto le persone per cui ha ottenuto una dichiarazione di sicurezza abbiano accesso a informazioni, materiali o impianti classificati.
Capitolo 4 Trattamento, utilizzazione e conservazione dei dati
Art. 20 Trattamento dei dati
Il servizio specializzato fa distruggere immediatamente i dati basati su supposizioni o meri sospetti, quelli che non corrispondono allo scopo del trattamento o il cui trattamento è per altri motivi illecito.
Esso fa rettificare immediatamente i dati errati o superati.
Art. 21 Utilizzazione dei dati
I dati raccolti sono conservati dal servizio specializzato. Essi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quello definito nell’articolo 11. È fatta salva l’utilizzazione nell’ambito di un procedimento penale federale contro la persona interessata.
D’intesa con l’Archivio federale, il servizio specializzato distrugge i dati concernenti persone la cui candidatura non è stata ritenuta.
Art. 22 Conservazione e archiviazione dei dati
Il servizio specializzato conserva i fascicoli fino a quando la persona interessata occupa la funzione o collabora all’esecuzione del contratto, ma non oltre dieci anni. Successivamente li trasmette all’Archivio federale affinché siano archiviati.
Capitolo 5 Disposizioni finali
Art. 23 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogate:
l’ordinanza del 15 aprile 19923 relativa ai controlli di sicurezza nell’Amministrazione federale;
l’ordinanza della CaF del 9 settembre 19924 sulla designazione dell’organo di
l’ordinanza del DFGP del 23 giugno 19925 sulla designazione dell’organo di
l’ordinanza del DFI del 1° luglio 19926 sulla designazione dell’organo di controllo per l’attuazione dell’esame di sicurezza nell’Amministrazione federale;
l’ordinanza del DFF del 15 settembre 19937 sulla designazione dell’organo di
l’ordinanza del 9 maggio 19908 concernente i controlli di sicurezza relativi alle persone nel campo militare.
Art. 24 Disposizioni transitorie
Le dichiarazioni di sicurezza già rilasciate restano valide fino a quando non sia stato effettuato un nuovo controllo di sicurezza.
Le persone che, in seno all’amministrazione federale o all’esercito, esercitano una funzione che non implica l’assoggettamento del titolare a un controllo di sicurezza giusta il diritto previgente, ma che figura ora nella lista di cui all’articolo2, sono oggetto di controllo soltanto se l’autorità richiedente ha motivo di presumere nuovi rischi per la sicurezza o se un controllo è richiesto da convenzioni internazionali sulla protezione di segreti.
Le procedure di controllo già avviate prima del 1° febbraio 1999 sono rette dal diritto previgente.
Art. 25 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1999.
20 gennaio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.