Fonte

RU 1999 698

Ordinanza
sugli orari
(OOra)

del 25 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo6 capoverso2 della legge federale del 4 ottobre 19851 sul trasporto pubblico (LTP),
ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina la procedura d’allestimento, di pubblicazione e di modifica dell’orario delle imprese di trasporti pubblici (imprese).

Si applica alle corse regolari destinate al trasporto di viaggiatori:

  1. delle imprese di trasporto, titolari di una concessione per il trasporto professionale regolare di viaggiatori secondo il capitolo 3 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori;

  2. delle altre imprese di trasporto aventi diritto a indennità secondo la legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie;

  3. delle imprese di trasporto titolari di una concessione federale secondo l’ordinanza dell’8 novembre 19784 sul rilascio della concessione agli impianti di trasporto a fune;

  4. delle imprese di trasporto che si sottopongono volontariamente alla presente ordinanza.

Art. 2 Contenuto e durata di validità dell’orario

L’orario fissa l’offerta vincolante di trasporto pubblico, armonizzata a livello nazionale, per un periodo determinato (periodo d’orario).

L’Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) stabilisce il periodo d’orario; a tal fine tiene conto degli accordi internazionali sugli orari determinanti per la Svizzera e della procedura di ordinazione nel traffico viaggiatori regionale.

RS 742.151.4

Sezione 2 Allestimento dell’orario

Art. 3 Procedura

La procedura per allestire l’orario comprende le seguenti fasi:

  1. definizione del concetto di traffico a lunga distanza;

  2. attribuzione provvisoria dei tracciati secondo l’ordinanza del 25 novembre 19985 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF);

  3. allestimento del progetto preliminare d’orario;

  4. attribuzione definitiva dei tracciati secondo l’OARF;

  5. allestimento dell’orario definitivo.

L’Ufficio federale disciplina i dettagli e fissa i termini.

Art. 4 Concetto di traffico a lunga distanza

Quale base per le trattative sull’offerta conformemente all’ordinanza del 18 dicembre 19956 sulle indennità (OIPAF) e per il progetto preliminare d’orario, le imprese interessate definiscono un concetto armonizzato di traffico a lunga distanza. Lo presentano all’Ufficio federale, alla Direzione generale delle dogane e ai Cantoni.

Il concetto di traffico a lunga distanza comprende il traffico svizzero a lunga distanza e il traffico internazionale.

La Direzione generale delle dogane si pronuncia sul traffico transfrontaliero.

L’Ufficio federale e i Cantoni possono sottoporre alle imprese richieste motivate di modifica del concetto di traffico a lunga distanza.

Le imprese si esprimono in merito alle richieste di modifica. Se tali richieste non possono essere tenute in considerazione, è necessario presentare una motivazione.

Art. 5 Progetto preliminare d’orario

Dopo l’ordinazione provvisoria dell’offerta nel traffico regionale da parte dei Cantoni secondo l’OIPAF e l’attribuzione provvisoria dei tracciati da parte dei gestori delle infrastrutture secondo l’OARF, le imprese allestiscono per le linee del traffico regionale e a lunga distanza un progetto preliminare d’orario.

Art. 6 Orario definitivo

Dopo la conclusione degli accordi nel traffico regionale secondo l’OIPAF e l’attribuzione definitiva dei tracciati secondo l’OARF, le imprese stabiliscono l’orario definitivo. Quest’ultimo, fatto salvo l’articolo 11, è vincolante.

Art. 7 Consultazione delle cerchie interessate

Nel corso della procedura d’allestimento dell’orario, i Cantoni consultano in modo adeguato le cerchie interessate. A tal fine sono messi gratuitamente a disposizione di ogni Cantone venti esemplari della documentazione necessaria.

Le richieste presentate da terzi alle imprese sono trasmesse per trattazione ai Cantoni competenti.

Art. 8 Coordinamento

Le imprese coordinano costantemente fra loro gli orari e fanno in modo che siano garantite le coincidenze nel traffico regionale e nel traffico a lunga distanza nonché tra queste due strutture di traffico.

Prima di allestire il progetto preliminare, le imprese rettificano i loro orari in base alle richieste dei committenti e alle indicazioni dell’Ufficio federale, dei Cantoni e della Direzione generale delle dogane.

Prima di allestire l’orario definitivo, le imprese armonizzano gli orari delle linee del traffico locale e del traffico d’escursione con quelli del traffico regionale e del traffico a lunga distanza.

Sezione 3 Pubblicazione dell’orario

Art. 9 Principi

Gli orari delle imprese di trasporto sono pubblicati ufficialmente.

La pubblicazione degli orari non è necessaria per le linee del traffico locale e del traffico d’escursione. Occorre tuttavia pubblicare almeno le designazioni delle linee e i loro periodi d’esercizio.

A ogni fermata devono essere esposti gli orari di partenza di tutte le corse di tutte le linee che servono la fermata.

Art. 10 Pubblicazione degli orari

L’Ufficio federale provvede alla pubblicazione ufficiale degli orari. Può affidare la pubblicazione a un’impresa idonea.

Le imprese di trasporto possono pubblicare i propri orari. Sono tenute a mettere a disposizione di tutti i dati relativi ai loro orari.

Se i dati relativi agli orari sono utilizzati a scopi commerciali, occorre rimunerare almeno i prezzi di costo del trattamento e la trasmissione di tali dati.

Sezione 4 Modifiche dell’orario, interruzioni d’esercizio

Art. 11 Modica dell’orario durante il periodo di validità

L’orario può essere modificato se:

  1. subentrano circostanze che non erano prevedibili al momento dell’allestimento;

  2. il mercato o sviluppi internazionali lo richiedono.

L’impresa, che intende modificare il suo orario, deve presentare il progetto di modifica all’Ufficio federale almeno otto settimane prima dell’entrata in vigore prevista, informare i Cantoni interessati e, se la modifica interessa il traffico transfrontaliero, deve informare anche la Direzione generale delle dogane. Deve motivare la modifica.

Se un’impresa prevede di modificare il suo orario per i motivi di cui al capoverso 1 lettera b, l’Ufficio federale e i Cantoni interessati possono sottoporle entro 20 giorni richieste motivate contro la modifica. Le imprese tengono conto delle richieste nella misura del possibile.

Le modifiche che concernono o pregiudicano le prestazioni ordinate secondo l’OIPAF possono essere effettuate solo d’intesa con i committenti.

Le imprese devono pubblicare le modifiche almeno due settimane prima dell’entrata in vigore affinché il maggior numero di utenti possa prenderne atto. Rettificano per tempo gli orari esposti alle fermate.

Art. 12 Interruzioni d’esercizio

Le imprese devono annunciare con almeno quattro settimane d’anticipo ogni interruzione d’esercizio che non figura nell’orario all’Ufficio federale, ai Cantoni interessati e alle imprese che assicurano le coincidenze. Devono indicarne le cause e la durata prevedibile nonché i provvedimenti presi per stabilire collegamenti provvisori.

Le interruzioni d’esercizio impreviste, segnatamente in caso di calamità naturali o incidenti, devono essere immediatamente annunciate alle imprese che assicurano le coincidenze. Nel contempo occorre segnalare i provvedimenti presi per offrire un servizio sostitutivo.

Il pubblico deve essere immediatamente informato in merito alle interruzioni d’esercizio e alla ripresa d’esercizio.

La ripresa d’esercizio deve essere notificata all’Ufficio federale, ai Cantoni interessati e alle imprese che assicurano le coincidenze.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 13 Esecuzione

L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza e vigila sull’allestimento e il rispetto dell’orario.

Art. 14 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 18 dicembre 19957 sugli orari è abrogata.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.