RU 1999 719
Ordinanza
sul trasporto pubblico
(OTP)
Modifica del 25 novembre 1998
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 5 novembre 19861 sul trasporto pubblico è modificata come segue:
Titolo che precede l’articolo 18
Sezione 1 Carri completi
Abrogato
Art. 23 Istradamento della merce e ripartizione degli introiti
L’itinerario prescritto dal mittente è determinante per l’istradamento d’esercizio.
In difetto di prescrizione del mittente, l’impresa di trasporto che ha concluso il contratto di trasporto decide di regola l’istradamento d’esercizio. Se, in base all’itinerario scelto da questa impresa di trasporto, più imprese partecipano all’istradamento, esse decidono fra loro in merito a quest’ultimo.
Gli introiti del trasporto delle merci su commissione sono ripartiti sulla base dell’istradamento d’esercizio.
I dati di spedizione commerciali che riguardano il trasporto delle merci su commissione sono messi a disposizione delle imprese del settore dei trasporti che partecipano all’istradamento d’esercizio.
In caso di controversie, le imprese possono adire l’Ufficio federale dei trasporti affinché decida in merito.
Sezione 2 (art. 41)
Abrogato
Art. 43 cpv.1
L’esecuzione incombe al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. Esso può modificare l’allegato della presente ordinanza.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Cotti |
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin |