RU 2000 1097
Ordinanza
sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni
(OTST)
Modifica del 5 aprile 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 4 cpv.1 lett. c nonché cpv. 2 e 3
Per quanto le seguenti prescrizioni non dispongano altrimenti, l’obbligo di pagare la tassa inizia:
Abrogato 2 Per una concessione valevole per un periodo inferiore ad un mese, la tassa da pagare ammonta a:
un terzo della tassa mensile se la validità non supera 10 giorni;
due terzi della tassa mensile se la validità non supera 20 giorni;
la tassa mensile se la validità supera 20 giorni.
L’obbligo di pagare la tassa termina l’ultimo giorno del mese nel quale scade la concessione.
Art. 19 Titolo Impianti delle radiocomunicazioni aeronautiche, marittime o renane nonché impianti di radiolocalizzazione su battelli per la navigazione interna
Art. 21
Abrogato
II
La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2000.
5 aprile 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |