Fonte

RU 2000 1134

Ordinanza
sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto
per finanziare i grandi progetti ferroviari

del 23 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettera e della Costituzione federale,
ordina:

I

La legge federale del 2 settembre 19991 concernente l’imposta sul valore aggiunto è modificata come segue:

Art. 36 cpv.1 frase introduttiva e lett. a numero 2 primo periodo nonché cpv. 2

prima parte del periodo e 3

L’imposta ammonta al 2,4 per cento:

a. sulle forniture e sul consumo proprio dei beni seguenti: 2. prodotti commestibili e bevande, eccettuate le bevande alcoliche; l’aliquota del 2,4 per cento non si applica a prodotti commestibili e a bevande offerte nell’ambito di prestazioni della ristorazione. ....

L’imposta ammonta al 3,6 per cento sulle prestazioni nel settore alberghiero, al più tardi sino al 31 dicembre 2003;

L’imposta ammonta al 7,6 per cento su tutte le altre operazioni imponibili.

Art. 38 cpv. 6 primo periodo

Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 2,4 per cento dell’importo fatturato se ha acquistato presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri collettori di latte non assoggettati all’imposta. ...

Art. 77 Aliquote d’imposta

L’imposta ammonta:

  1. al 2,4 per cento sull’importazione di beni ai sensi dell’articolo 36 capoverso1 lettera a;

  2. al 7,6 per cento sull’importazione di altri beni.

i grandi progetti ferroviari

II

Disposizioni transitorie

Le aliquote previgenti si applicano alle operazioni e parti di operazioni effettuate prima del 1° gennaio 2001, per quanto fatturate entro il 31 marzo 2001. Per le imprese di distribuzione d’acqua, gas, elettricità, per i fornitori di riscaldamento e per gli esercenti di impianti di depurazione delle acque, il termine di fatturazione in base alle aliquote previgenti è prorogato fino al 30 giugno 2001.

Le nuove aliquote si applicano alle operazioni e parti di operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2001.

L’importazione di beni è sottoposta alle nuove aliquote se i beni sono stati sdoganati all’importazione a partire dal 1° gennaio 2001.

Se un’operazione per la quale il corrispettivo è stato convenuto prima del 1° gennaio 2001 è sottoposta a un’aliquota maggiorata dalla presente modifica, salvo diversa stipulazione il fornitore della prestazione può esigere dall’acquirente il pagamento del supplemento d’imposta che ne risulta.

III

Entrata in vigore La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

23 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin