RU 2000 1144
Legge federale
sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento
(LUMP)
del 22 dicembre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 99, 122 capoverso1 e 123 capoverso1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 19991,
decreta:
Sezione 1 Unità monetaria e mezzi legali di pagamento
Art. 1 Unità monetaria
L’unità monetaria svizzera è il franco. Esso si divide in cento centesimi.
Art. 2 Mezzi legali di pagamento
Sono mezzi legali di pagamento:
le monete emesse dalla Confederazione;
i biglietti di banca emessi dalla Banca nazionale svizzera;
i depositi a vista in franchi presso la Banca nazionale svizzera.
Art. 3 Obbligo di accettazione
Chiunque è tenuto ad accettare in pagamento fino a cento monete circolanti svizzere. Le monete circolanti, commemorative e d’investimento sono accettate al valore nominale e senza limitazione di somma dalla Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione.
Chiunque deve accettare in pagamento senza limitazione di somma i biglietti di banca svizzeri.
Il titolare di un conto presso la Banca nazionale svizzera è tenuto ad accettare senza limitazione di somma i depositi a vista in franchi presso questo istituto.
RS 941.10
Sezione 2 Regime monetario
Art. 4 Emissione delle monete circolanti
La Confederazione può mantenere una Zecca federale.
La Confederazione conia ed emette monete circolanti per soddisfare le esigenze del traffico dei pagamenti.
Il Consiglio federale decide quali monete circolanti coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.
Il Consiglio federale stabilisce l’effigie e le proprietà delle monete circolanti. Ne determina il valore nominale d’intesa con la Banca nazionale svizzera.
Esso ordina lo scambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete deteriorate, logore o false.
Art. 5 Circolazione delle monete
La Banca nazionale svizzera provvede al fabbisogno di monete circolanti e ritira le monete eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.
La Banca nazionale svizzera può, al fine di garantire l’approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui le monete devono essere consegnate e ritirate.
Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per le monete distrutte, perdute o false.
Art. 6 Monete commemorative e d’investimento
La Confederazione può coniare per il fabbisogno numismatico e a fini d’investimento ulteriori monete circolanti di particolare pregio, nonché monete commemorative e monete d’investimento. Il valore d’emissione di queste monete può essere superiore a quello nominale.
Il Dipartimento competente2 stabilisce il valore nominale, l’effigie e le proprietà delle monete commemorative e d’investimento. Esso decide quali monete commemorative e d’investimento coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.
Sezione 3 Regime dei biglietti
Art. 7 Emissione dei biglietti
La Banca nazionale svizzera mette in circolazione biglietti di banca secondo le necessità del traffico dei pagamenti. Ne stabilisce il valore nominale e la foggia.
Essa ritira i biglietti eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.
Attualmente il Dipartimento federale delle finanze.
La Banca nazionale svizzera ritira dalla circolazione i biglietti logori e danneggiati.
Essa può, al fine di garantire l’approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui i biglietti sono consegnati e ritirati.
Art. 8 Sostituzione dei biglietti
La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il controvalore del biglietto deteriorato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto.
Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per i biglietti distrutti, perduti o falsi.
Art. 9 Ritiro dei biglietti
La Banca nazionale svizzera può ritirare determinati tagli, tipi e serie di biglietti.
Le casse pubbliche della Confederazione accettano in pagamento al loro valore nominale, nei sei mesi che seguono la data della prima pubblicazione, i biglietti ritirati.
La Banca nazionale svizzera è tenuta, per un periodo di venti anni a contare dalla prima pubblicazione, a cambiare al loro valore nominale i biglietti ritirati.
Il controvalore dei biglietti ritirati, non presentati per il cambio durante detto termine, è versato al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili.
Sezione 4 Depositi a vista presso la Banca nazionale svizzera
Art. 10
La Banca nazionale svizzera stabilisce le condizioni alle quali gli operatori del traffico dei pagamenti possono gestire i depositi a vista in franchi presso la Banca stessa in virtù della legge del 23 dicembre 19533 sulla Banca nazionale.
Sezione 5 Disposizioni penali
Art. 11
Chiunque, contrariamente alle prescrizioni dell’articolo 99 della Costituzione federale e della presente legge, emette o mette in circolazione monete o biglietti di banca in franchi svizzeri, è punito con la detenzione o con la multa.
Le infrazioni sono sottoposte alla giurisdizione federale.
Sezione 6 Referendum ed entrata in vigore
Art. 12
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999 Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 aprile 2000.4
La presente legge entra in vigore il 1° maggio 2000.
12 aprile 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Appendice
Abrogazione e modifica del diritto vigente 1. La legge federale del 18 dicembre 19705 sulle monete è abrogata.
2. Il Codice delle obbligazioni6 è modificato come segue:
Art. 84
D. Pagamento 1 I debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento I. Moneta del Paese della moneta in cui è stato contratto il debito.
Se il debito è espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola «effettiva» o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l’adempimento letterale del contratto.
3. Il Codice penale svizzero7 è modificato come segue:
Ingresso visto l’articolo 64 bis della Costituzione federale8, ...
Art. 243
Imitazione di 1 Chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita biglietti di biglietti di banca, monete banca in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di o valori di bollo persone o apparecchi con i biglietti di banca autentici, in particolare ufficiali senza fine di falsifi- quando l’intero biglietto di banca, una sua faccia o la maggior parte di cazione una faccia è riprodotta o imitata su un materiale e in un formato identici o simili a quelli dell’originale, chiunque, senza fine di falsificazione, fabbrica oggetti simili per conio, peso o dimensioni alle monete in corso, o che presentano valori nominali o singole particolarità di una coniatura ufficiale, in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con le monete in corso, chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita valori di bollo ufficiali in modo che possa esistere il pericolo di confusione con i valori di bollo ufficiali, chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatti oggetti, è punito con la detenzione o la multa.
La pena è dell’arresto o della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 244 cpv.1
1 Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete, cartamoneta o biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circolazione
come genuini o inalterati è punito con la detenzione.
Art. 249
Confisca 1 Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti.
Sono inoltre confiscati e resi inservibili o distrutti i biglietti di banca, le monete o i valori di bollo ufficiali riprodotti che, imitati o fabbricati senza fine di falsificazione, comportano un pericolo di confusione.
Art. 327
Abrogato 4. La legge del 23 dicembre 19539 sulla Banca nazionale è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 31quinquies, 39 e 64 bis della Costituzione federale10, ...
Capitolo III (art. 17-24)
Abrogato
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 99, 100 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
Art. 63 n. 2 lett. d-f
Abrogate
Art. 64 e 65
Abrogati