Fonte

RU 2000 1151

Ordinanza del DFI
sugli emolumenti nel settore della meteorologia
e climatologia
(OEmMet)

del 23 febbraio 2000

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 8 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 febbraio 20001 sulla meteorologia e la climatologia (OMet),
ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per prestazioni dell’offerta di base nel settore della meteorologia e climatologia.

Sezione 2 Emolumenti

Art. 2 Emolumenti per dati meteorologici

Gli emolumenti per dati meteorologici (P) sono calcolati come segue:

Dati meteorologici svizzeri, valori di 10 minuti per valore 0.0003 Dati meteorologici svizzeri, valori orari per valore 0.0009 Dati meteorologici svizzeri, valori giornalieri per valore 0.012 Dati meteorologici svizzeri, valori mensili per valore 0.18 SYNOP per messaggio 0.05 KLIMA per messaggio 0.05 METAR per messaggio 0.03 RS 172.044.29

Art. 3 Emolumenti per informazioni meteorologiche elaborate

Gli emolumenti per informazioni meteorologiche elaborate (P) sono calcolati come segue:

Dati radar provenienti da una stazione per immagine (radar) 0.20 Dati radar provenienti da tre stazioni per immagine (radar) 0.35 Risultati ad alta risoluzione del modello per prodotto 0.85 svizzero Previsione di un elemento meteorologico per elemento di previsione 0.45 (cifre dalla matrice per previsioni) Tabella mensile di una stazione per tabella 40.–

Art. 4 Emolumenti per prodotti meteorologici

Gli emolumenti per prodotti meteorologici sono calcolati come segue:

Previsioni generali per edizione 60.– Avvisi per fenomeni atmosferici pericolosi per mese gratuito per regione Previsioni per l’aeronautica * per edizione 60.– GAFOR * (General Aviation Forecast) tutte le edizioni 30.– TAF * (Terminal Airport Forecast) tutte le edizioni 30.– per aeroporti svizzeri per aeroporto Annuari per edizione 70.– Tutti gli altri prodotti in base al dispendio di tempo (art. 5) * destinato esclusivamente a privati

Art. 5 Emolumenti per prestazioni del personale

Gli emolumenti per prestazioni del personale sono calcolati in base alla tabella seguente:

Classe di stipendio (nel 1999) franchi/ora

e più 170.– 18-23 135.– 13-17 115.– 8-12 100.– 5- 7 85.– 1- 4 75.–

Art. 6 Sconti di quantità

Per tutti i dati e tutte le informazioni elaborate di cui agli articoli 2 e 3 sono concessi sconti di quantità.

Lo sconto di quantità per i dati è calcolato in base alla tabella seguente:

N. di unità per anno e tipo Emolumento dopo lo sconto 0- 10 000 NxP

001- 100 000 (10 000+0.75[N-10 000]) x P 100 001-1 000 000 (77 500+0.5[N-100 000]) x P

000 001 e più (527 500+0.35[N-1 000 000]) x P

Lo sconto di quantità per le informazioni elaborate è calcolato in base alla tabella seguente:

N. di unità per anno e tipo Emolumento dopo lo sconto 0- 2 000 NxP

001- 20 000 (2 000+0.6[N-2 000]) x P

001-200 000 (12 800+0.4[N-20 000]) x P 200 001 e più (84 800+0.2[N-200 000]) x P N = numero di unità per anno P = emolumento prima dello sconto

Art. 7 Supplementi per prestazioni fornite d’urgenza

Per prestazioni fornite d’urgenza sono calcolati i supplementi seguenti:

Descrizione Supplementi Supplemento su emolumenti per prestazioni secondo fino al 50% gli articoli da 2 a 4 (dedotti eventuali sconti di quantità ai sensi dell’art. 6) Supplemento minimo (forfait) 30.–

Sezione 3 Emolumenti per l’utilizzazione a fini commerciali

Art. 8 Supplementi

I fornitori di prestazioni meteorologiche e climatologiche (service provider) pagano un supplemento del 200 per cento sugli emolumenti di cui agli articoli da 2–7.

In accordo con direttive internazionali, si possono riscuotere supplementi ridotti per l’utilizzazione di prestazioni in base agli articoli 2–4 a scopo di diffusione libera a clienti sconosciuti (broadcaster/publisher).

Il supplemento in caso di pubblicazione via internet ammonta al 4 per cento ogni

000 richiami.

Art. 9 Concessione di sconti speciali a piccoli fornitori di prestazioni ai sensi dell’articolo 8 capoverso1

Lo sconto per la determinazione degli emolumenti in base alla cifra d’affari per tutti i dati e le informazioni elaborate secondo gli articoli 2 e 3 è calcolato in base alla tabella seguente:

X = emolumento complessivo annuale G = emolumento dopo lo sconto per dati ed informazioni elaborate ai sensi degli articoli 2–8 U = cifra d’affari complessiva del piccolo fornitore per le prestazioni meteorologiche e climatologiche

Sezione 4 Spese

Art. 10

Per singola spesa è applicabile la tabella seguente:

Trasmissione fax in Svizzera1 pagina A4 testo 0.20 Trasmissione fax in Svizzera1 pagina A4 immagine 0.80 FTP/E-mail trasmissione unica per messaggio 0.20 FTP/E-mail trasmissione permanente per messaggio 0.02 (più volte al giorno) Fotocopia1 copia A4 0.50 Fotocopia1 copia A31.00 Stampa da computer1 foglio stampato A4 0.50 Stampa da computer1 foglio stampato A31.00 Stampa da computer1 foglio stampato di altro formato 10.00 Dischetto ciascuno 2.50 CD-Rom ciascuno 10.00

Sezione 5 Emolumenti, riduzione e esenzione

Art. 11 Utilizzazione a fini di insegnamento e ricerca

È concessa un’esenzione dal pagamento degli emolumenti in caso di utilizzazione a fini esclusivamente didattici e di ricerca per le prestazioni di cui agli articoli 2–4.

Sono fatturati l’onere amministrativo ai sensi dell’articolo 5 e le spese ai sensi dell’articolo 10 nel caso in cui la somma complessiva superi 100 franchi.

Art. 12 Utilizzazione da parte di organizzazioni di intervento per la protezione della popolazione

In situazioni di crisi, la consulenza alle organizzazioni di intervento cantonali e comunali per la protezione della popolazione da fenomeni meteorologici estremi è gratuita.

Le organizzazioni di intervento di diritto privato attive nella protezione della popolazione da fenomeni meteorologici estremi possono essere trattate alla stessa stregua.

In ambedue i casi sono fatturati l’onere amministrativo di cui all’articolo 5 e le spese di cui all’articolo 10.

Sezione 6 Entrata in vigore

Art. 13

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2000.

23 febbraio 2000 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss 2065