Fonte

RU 2000 1199

Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)

Modifica del 2 febbraio 2000

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 2

Per mansioni consuete di un assicurato occupato nell’economia domestica s’intendono gli usuali lavori domestici e l’educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.

Art. 27bis Assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale o collaborano gratuitamente nell’azienda del coniuge

In caso di assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità relativa è computata secondo l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 LAI, l’invalidità è fissata conformemente all’articolo 27 per quest’altra attività. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione nell’azienda del coniuge e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado di invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione.

Quando si possa presumere che gli assicurati, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa.

Art. 100 cpv.1 lett. a

Sono versati sussidi per la costruzione, l’ampliamento e il rinnovamento di:

a. laboratori pubblici o privati di utilità pubblica, che occupano, in permanenza o per la maggior parte, invalidi, i quali nelle condizioni usuali non possono esercitare un’attività lucrativa o professionalmente non sono suscettibili d’integrazione. Detti laboratori, per quanto concerne la situazione in rapporto ai mezzi di trasporto e l’equipaggiamento, devono rispondere ai biso- gni degli invalidi e permettere loro di esercitare un’attività soddisfacente. I laboratori che non sono principalmente destinati a occupare in permanenza invalidi possono beneficiare eccezionalmente di sussidi qualora la loro concezione di occupazione si applichi in ampia misura anche a invalidi;

Art. 108 Diritto ai sussidi

Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato agli invalidi per prestazioni che forniscono nell’interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all’aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive.

L’Ufficio federale conclude con le organizzazioni secondo il capoverso1 contratti di prestazioni di al massimo tre anni sulle prestazioni computabili fornite a livello svizzero o di regione linguistica. Se risulta impossibile concludere un contratto, l’Ufficio federale emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso.

Art. 108bis Prestazioni computabili

Sussidi sono versati per le prestazioni seguenti fornite in Svizzera in modo finalizzato ed economico:

  1. consulenza e assistenza agli invalidi o ai loro familiari;

  2. corsi per invalidi o i loro familiari;

  3. corsi per il perfezionamento professionale degli specialisti e del personale di segretariato di organizzazioni di aiuto privato agli invalidi;

  4. prestazioni per il sostegno e la promozione dell’integrazione degli invalidi.

L’Ufficio federale definisce le prestazioni dettagliatamente. L’attività del comitato e delle assemblee sociali e di delegati, nonché le collette per l’acquisizione dei mezzi finanziari non sono considerate prestazioni computabili.

Art. 108ter Condizioni

Sussidi sono versati soltanto se il bisogno di prestazioni secondo l’articolo 108bis è provato. L’Ufficio federale emana direttive a questo scopo.

Le organizzazioni provvedono al rilevamento statistico delle prestazioni e dei loro beneficiari e adempiono le esigenze relative alla contabilità e alla qualità delle prestazioni fornite. L’Ufficio federale emana direttive a questo scopo.

Art. 108quater Calcolo e ammontare dei sussidi

Il Dipartimento determina il modo di calcolo e l’ammontare dei sussidi.

Art. 109 Sussidi per le spese di trasporto e l’accompagnamento a domicilio

Sussidi possono essere versati a organizzazioni attive a livello locale, regionale, cantonale, di regione linguistica o svizzero per le spese di trasporto delle persone gravemente handicappate che non possono utilizzare i trasporti pubblici. I sussidi sono versati soltanto in vista di favorire a queste persone il contatto con l’ambiente.

Sussidi possono essere versati a organizzazioni attive a livello locale, regionale, cantonale, di regione linguistica o svizzero per le spese di personale nell’ambito dell’accompagnamento a domicilio agli invalidi. Sono computabili al massimo quattro ore d’assistenza per invalido e per settimana.

Il Dipartimento determina il modo di calcolo e l’ammontare dei sussidi. Questi ammontano al massimo a quattro quinti delle spese computabili.

I sussidi sono versati esclusivamente per prestazioni fornite in Svizzera in modo finalizzato ed economico. L’Ufficio federale definisce le prestazioni dettagliatamente. L’attività del comitato e delle assemblee sociali e di delegati, nonché le collette per l’acquisizione dei mezzi finanziari non sono considerate prestazioni computabili.

Gli articoli 108 ter e 110 capoversi1, 2 e 5 sono applicabili per analogia.

Art. 110 Procedura

Le organizzazioni di aiuto privato agli invalidi secondo l’articolo 108 capoverso 1 che intendono ottenere sussidi devono presentare una richiesta all’Ufficio federale. L’Ufficio federale stabilisce quali documenti devono essere presentati in vista della conclusione di un contratto di prestazioni.

L’Ufficio federale determina i documenti che gli devono essere presentati, nel periodo di durata del contratto, entro sei mesi a contare dalla fine dell’esercizio annuale. Questo termine può essere prorogato su domanda scritta. In caso di inosservanza del termine senza motivo plausibile il diritto al sussidio decade.

I versamenti di sussidi sono effettuati in due rate all’anno.

Il versamento di un sussidio più elevato in cambio di prestazioni più estese di quelle previste nel contratto è possibile soltanto eccezionalmente durante il periodo contrattuale in corso e soltanto previa modifica del contratto.

L’organizzazione è tenuta a informare in qualsiasi momento l’Ufficio federale sull’utilizzazione dei sussidi e a autorizzare gli organi di controllo a consultare i conti.

Titolo prima dell’art. 114

Soppresso

Art. 114 cpv.1, 2 e 6

I centri di formazione degli specialisti che intendono ottenere un sussidio, devono, con la prima domanda, chiedere all’Ufficio federale il riconoscimento del loro di- ritto al sussidio. La domanda deve contenere, in particolare, indicazioni concernenti l’organizzazione, il programma d’attività e la situazione finanziaria.

Se il diritto al sussidio è di massima riconosciuto, sono versati sussidi secondo l’articolo 113 in base ai conteggi del corso o ai conti annuali chiusi e verificati.

Abrogato

II

Disposizioni transitorie

Il sussidio versato in virtù dell’articolo 108quater a un partner contrattuale corrisponde, per gli anni dal 2001 al 2003, al massimo al sussidio versato per l’esercizio 1998, adattato all’indice annuale dei prezzi in base alla stima dell’Amministrazione federale. È fatto salvo il versamento di sussidi per prestazioni nuove o più estese la cui necessità è provata in virtù dell’articolo 108ter.

L’Ufficio federale può concedere un supplemento per l’assunzione di invalidi nelle organizzazioni. Il Dipartimento determina le condizioni per la concessione del supplemento e il suo ammontare. Per gli anni dal 2001 al 2003 è disponibile un supplemento annuo pari al massimo al 2 per cento dell’importo totale dei sussidi versati nell’esercizio 1998 per le prestazioni di cui all’articolo 108 bis.

L’Ufficio federale può concedere un ulteriore supplemento per prestazioni nuove o più estese, computabili secondo l’articolo 108bis. Per il 2001 è disponibile a tal fine una somma pari al massimo al 3 per cento e per il 2002 e il 2003 pari al massimo all’1 per cento dell’importo totale dei sussidi versati nell’esercizio 1998 per le prestazioni di cui all’articolo 108bis.

Per prestazioni nuove o più estese secondo l’articolo 109, è disponibile per il 2001 una somma pari al massimo al 3 per cento e per il 2002 e il 2003 pari al massimo all’1 per cento dell’importo totale dei sussidi versati nell’esercizio 1998 per prestazioni di tal genere.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

2 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz