RU 2000 11
Ordinanza 1
sulle condizioni relative alla messa in servizio di navi
della navigazione renana e le misure per il promovimento
della navigazione renana
del 20 dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo5 della legge federale del 22 dicembre 19991 sull’adozione di condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e di misure per il promovimento della navigazione renana;
visti gli articoli 29 e 56 della legge federale del 3 ottobre 19752 sulla navigazione interna; visto l’articolo 66 della legge federale del 28 settembre 19233 sul registro del naviglio; in esecuzione del Protocollo aggiuntivo n. 5 del 28 aprile 19994 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e del regolamento della Commissione centrale per la navigazione sul Reno del 28 aprile 19995 concernente le condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e le misure per il promovimento della navigazione renana (regolamento della Commissione centrale),
ordina:
Art. 1 Condizioni per l’intavolazione nel registro del naviglio
A contare dal 1° gennaio 2000, le navi della navigazione interna e gli spintori che effettuano a titolo commerciale trasporti di merci sul Reno e che sottostanno al regolamento della Commissione centrale possono essere intavolati in uno dei registri svizzeri del naviglio se il Fondo svizzero della navigazione interna previsto nell’articolo1 della legge federale del 22 dicembre 1999 sull’adozione di condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e di misure per il promovimento della navigazione renana certifica:
che non si tratta di una nave da mettere in servizio per la prima volta ai sensi dell’articolo2; o
che sono adempiute le condizioni previste nell’articolo3.
Il certificato di cui nel capoverso1 deve essere presentato all’autorità della navigazione renana competente, prima che quest’ultima rilasci un’attestazione a favore di un armatore secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 16 giugno 19866 sul registro del naviglio, quando egli mette in servizio una nuova nave ai sensi dell’articolo2.
RS 747.224.010.1 e misure per il promovimento della navigazione renana. O 1
Art. 2 Navi messe in servizio per la prima volta
Sono considerate navi messe in servizio per la prima volta:
le navi di recente costruzione;
le navi non importate da uno Stato Membro dell’Unione Europea;
le navi provenienti da uno Stato Membro dell’Unione Europea che hanno navigato esclusivamente su corsi d’acqua non sottoposti alle condizioni della Commissione centrale per la navigazione renana o dell’Unione Europea per la messa in servizio di navi della navigazione renana.
Il capoverso1 si applica anche alle navi la cui capacità è aumentata mediante prolungamento o, in caso di spintori, mediante sostituzione di motori. Se constata che la capacità di una nave iscritta in uno dei registri svizzeri del naviglio è stata aumentata mediante prolungamento o che il tipo di nave messo in servizio dopo il 19 maggio 1989 è stato modificato, o che la potenza delle macchine nel caso di uno spintore è stata aumentata sostituendo il motore, l’ufficio del registro del naviglio o l’autorità della navigazione renana comunica questi nuovi fatti al Fondo svizzero della navigazione interna.
Art. 3 Condizioni per la registrazione delle navi messe in servizio per la prima volta
Prima dell’intavolazione in un registro del naviglio il proprietario di una nave da mettere in servizio per la prima volta secondo l’articolo2 deve:
o smantellare propri tonnellaggi di stazza che fanno parte della flotta attiva o una potenza delle macchine determinata dal Fondo svizzero della navigazione interna in base al regolamento della Commissione centrale; o
versare sul conto del Fondo svizzero della navigazione interna un contributo che lo stesso ha fissato in base al regolamento della Commissione centrale (contributo speciale «Vecchio per nuovo»).
Art. 4 Altre disposizioni
Se il regolamento della Commissione centrale viene modificato in modo tale che un adeguamento della presente ordinanza risulti necessario, il Dipartimento federale degli affari esteri è abilitato a procedere alla modifica in questione.
Art. 5 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza1 del 3 maggio 19897 relativa al risanamento strutturale della navigazione renana è abrogata.
e misure per il promovimento della navigazione renana. O 1
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.
20 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |