RU 2000 1203
Ordinanza
sulle monete
(OMon)
del 12 aprile 2000
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli1, 4, 5 e 6 della legge federale del 22 dicembre 19991 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento; visto l’articolo4 della legge federale del 4 ottobre 19742 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,
ordina:
Art. 1 Denominazioni ufficiali e abbreviazioni
Le denominazioni ufficiali e le abbreviazioni dell’unità monetaria svizzera sono:
in tedesco: Franken (Fr.) e Rappen (Rp.);
in francese: franc (fr.) e centime (c.);
in italiano: franco (fr.) e centesimo (ct.);
in romancio: franc (fr.) e rap (rp.);
sul piano internazionale: CHF, conformemente alla norma ISO N° 4217.
Art. 2 Valori nominali e caratteristiche delle monete circolanti
Le monete circolanti hanno i seguenti valori nominali e le seguenti caratteristiche:
Valore nominale Diametro Peso Segni del Lega (millimetri) (grammi) contorno
fr. 31 13,2 Leggenda Cupro-nickel
fr. 27 8,8 Dentellatura Cupro-nickel
fr. 23 4,4 Dentellatura Cupro-nickel ½ fr. 18 2,2 Dentellatura Cupro-nickel
ct. 21 4 Liscio Cupro-nickel
ct. 19 3 Liscio Cupro-nickel
ct. 21 4 Liscio Nickel puro
ct. 19 3 Liscio Nickel puro
ct. 17 1,8 Liscio Alluminio bronzo
ct. 16 1,5 Liscio Bronzo RS 941.101
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) stabilisce la composizione esatta delle leghe e le tolleranze per queste ultime e per le dimensioni delle monete. L’Ufficio centrale per il controllo dei metalli preziosi verifica la conformità legale delle monete uscenti dalla coniazione.
Art. 3 Messa fuori corso
Le monete circolanti, le monete commemorative e le monete d’investimento emesse dalla Confederazione hanno potere liberatorio fino alla loro messa fuori corso.
La messa fuori corso di monete soggiace a disposizioni speciali. Il DFF stabilisce la tariffa per il ritiro di monete messe fuori corso dopo la scadenza del termine fissato per il cambio.
Art. 4 Programma di coniazione
Il DFF stabilisce d’intesa con la Banca nazionale svizzera il programma di coniazione delle monete circolanti.
Art. 5 Approvvigionamento di monete
La Banca nazionale svizzera funge da ufficio centrale per l’approvvigionamento di monete. La Posta Svizzera e le Ferrovie federali svizzere aiutano la Banca Nazionale svizzera a mettere in circolazione monete circolanti e a ritirare monete circolanti, monete commemorative e monete d’investimento.
In linea di principio, la Banca nazionale svizzera, la Posta Svizzera e le Ferrovie federali svizzere mettono in circolazione e ritirano monete al valore nominale. Per le monete circolanti non utilizzate dall’acquirente nel traffico dei pagamenti e di costo superiore al valore nominale, il DFF stabilisce un prezzo che copra le spese.
Le casse della Posta Svizzera e delle Ferrovie federali svizzere cambiano le monete entro i limiti della loro liquidità di cassa.
I grandi consumatori e i grandi fornitori di moneta possono essere assoggettati a condizioni speciali.
Art. 6 Ritiro dalla circolazione
La Banca nazionale svizzera ritira dalla circolazione le monete logore, deteriorate o messe fuori corso.
Le monete logore sono rimborsate al loro valore nominale; per le monete deteriorate può essere fatta una deduzione sul valore nominale.
Art. 7 Monete false
La Banca nazionale svizzera, la Posta Svizzera, le Ferrovie federali svizzere e gli uffici di polizia trasmettono all’Ufficio federale di polizia le monete contraffatte, alterate o sospette che sono loro consegnate o presentate, e indicano il nome e l’indirizzo del portatore come pure, se è il caso, tutte le circostanze utili all’inchiesta (indizi di reato).
L’Ufficio federale di polizia esamina se vi è indizio di reato contro le prescrizioni in materia di protezione delle monete. Per il rimanente, l’Ufficio federale di polizia procede secondo le norme della procedura penale federale.
La Zecca federale verifica l’autenticità delle monete sospette e allestisce descrizioni tecniche. Essa rende inutilizzabili le monete contraffatte o alterate. La Zecca federale esegue le decisioni delle autorità giudiziarie e amministrative competenti che concernono la distruzione di monete contraffatte o alterate.
Se la moneta sospetta risulta autentica, la Banca nazionale svizzera la cambia al suo valore nominale.
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogati:
l’ordinanza del 19 novembre 19973 sulle monete;
il decreto del Consiglio federale del 1° aprile 19714 concernente la messa fuori corso delle monete d’argento;
l’ordinanza del 2 luglio 19805 sulla sostituzione delle monete di cinque centesimi.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2000.
12 aprile 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.