RU 2000 1293
Ordinanza
concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri
(OenS)
Modifica del 17 maggio 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 gennaio 19981 concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 4
I cittadini di Iraq e Somalia necessitano in ogni caso di un visto.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2000.
17 maggio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |