Fonte

RU 2000 1294

Ordinanza
sulle pubblicazioni ufficiali

Modifica del 17 maggio 2000

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 15 giugno 19981 sulle pubblicazioni ufficiali è modificata come segue:

Art. 4a Adeguamento delle designazioni delle unità amministrative

Qualora designazioni di unità amministrative siano modificate in seguito a una decisione di natura organizzativa presa dal Consiglio federale, da un dipartimento o da un ufficio in virtù dell’articolo 43 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, la Cancelleria federale le adegua nella Raccolta sistematica. Una modifica formale dei relativi atti legislativi non è necessaria.

I dipartimenti segnalano periodicamente le nuove designazioni alla Cancelleria federale.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2000.

17 maggio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz