RU 2000 1294
Ordinanza
sulle pubblicazioni ufficiali
Modifica del 17 maggio 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 giugno 19981 sulle pubblicazioni ufficiali è modificata come segue:
Art. 4a Adeguamento delle designazioni delle unità amministrative
Qualora designazioni di unità amministrative siano modificate in seguito a una decisione di natura organizzativa presa dal Consiglio federale, da un dipartimento o da un ufficio in virtù dell’articolo 43 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, la Cancelleria federale le adegua nella Raccolta sistematica. Una modifica formale dei relativi atti legislativi non è necessaria.
I dipartimenti segnalano periodicamente le nuove designazioni alla Cancelleria federale.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2000.
17 maggio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |