RU 2000 1480
Ordinanza
sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari
svizzere
Modifica del 5 giugno 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 30 gennaio 19851 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere è modificata come segue:
Art. 12 Riduzione o condono di tasse
Le rappresentanze possono ridurre o condonare la tassa se l’assoggettato è indigente, o, secondo le istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri, per altri motivi giustificati.
Il Dipartimento federale degli affari esteri può, eccezionalmente, ridurre o condonare le tasse in caso di rapimento, coazione, indigenza del beneficiario oppure nel caso in cui l’assunzione dell’onere delle spese da parte di terzi non può essere presa in considerazione.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2000.
5 giugno 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |