RU 2000 1555
Ordinanza
sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni
del 31 maggio 2000
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 10 capoverso 3bis della legge del 9 ottobre 19921 sulla statistica federale,
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Organizzazione e competenze
L’Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) tiene per scopi di statistica, ricerca e pianificazione il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). Esso collabora con i servizi statistici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, con gli uffici cantonali e comunali delle costruzioni e con i servizi delle misurazioni catastali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Dopo averli consultati, l’Ufficio federale emana le necessarie istruzioni tecniche.
Art. 2 Registri degli edifici e delle abitazioni dei Cantoni e delle Città
L’Ufficio federale può delegare interamente o parzialmente la gestione del REA ai Cantoni, a condizione che i loro registri:
prevedano una classificazione degli edifici conforme alla definizione formulata nell’articolo3;
comprendano almeno gli edifici e le abitazioni definiti nell’articolo4 capoverso1;
presentino almeno le caratteristiche degli edifici e delle abitazioni elencate nell’articolo5 capoversi1 e 2;
corrispondano agli standard di qualità definiti nell’articolo 8 capoverso2.
In questi casi, l’Ufficio federale versa ai Cantoni un contributo annuo per la tenuta dei registri. Tale contributo è costituito da un importo di base di 10 000 franchi per registro e da un importo, calcolato in base al numero di edifici e di abitazioni, di 15 centesimi per edificio e di1 centesimo per abitazione.
Con l’accordo dei Cantoni, anche i registri degli edifici e delle abitazioni di grandi Città con almeno 5000 edifici d’uso abitativo o 12 000 abitazioni possono essere riconosciuti ai sensi del capoverso1.
RS 431.841
Sezione 2 Contenuto e gestione
Art. 3 Definizione di edificio
Per edificio s’intende una costruzione duratura, ben ancorata al terreno, che serve per l’abitazione oppure per il lavoro, la formazione, la cultura o lo sport.
Ogni costruzione dotata di un’entrata indipendente e separata dalle altre da un muro divisorio è considerata un edificio indipendente.
Art. 4 Edifici ed abitazioni registrati
L’Ufficio federale registra nel REA tutti gli edifici abitati o abitabili della Svizzera con le rispettive abitazioni.
L’Ufficio federale può, se necessario, registrare nel REA anche edifici non adibiti a uso abitativo oppure opere allo stato di progetto.
Nei Cantoni e nelle Città che dispongono di un registro degli edifici e delle abitazioni, l’Ufficio federale registra nel REA tutti gli edifici che vi sono contenuti, in quanto i rispettivi dati gli siano messi a disposizione conformemente all’articolo 8.
Gli oggetti, le costruzioni e le installazioni militari che sottostanno all’ordinanza del 2 maggio 19902 concernente la protezione delle opere militari non possono essere considerati e trattati nel REA.
Art. 5 Caratteristiche registrate
L’Ufficio federale registra nel REA le seguenti caratteristiche degli edifici:
numero del Comune dell’Ufficio federale e nome del Comune;
numero dell’immobile (numero della particella);
numero dell’edificio del Cantone o del Comune;
indirizzo dell’edificio, inclusi il numero postale d’avviamento e il luogo;
punto di riferimento dell’edificio (coordinate dell’edificio);
appartenenza a zone statistiche, quartieri o altre unità territoriali infracomunali;
stato dell’edificio (in progetto/terminato/demolito);
categoria dell’edificio (residenziale/non residenziale);
anno o epoca di costruzione;
anno o epoca dell’ultima ristrutturazione;
anno della demolizione dell’edificio;
superficie al suolo;
numero di piani;
numero di locali abitabili separati nell’edificio (mansarde);
sistema di riscaldamento principale;
fonti energetiche per il riscaldamento;
fonti energetiche per la produzione di acqua calda.
L’Ufficio federale registra nel REA le seguenti caratteristiche delle abitazioni:
numero dell’abitazione dell’Ufficio federale (EWID);
numero dell’abitazione del Cantone o del Comune;
piano;
ubicazione (numero dell’entrata e altre indicazioni);
tipo di utilizzazione (permanente / temporanea);
numero di stanze o locali abitabili;
superficie dell’abitazione;
installazione fissa di cucina nell’abitazione.
L’Ufficio federale può inoltre registrare nel REA le seguenti caratteristiche ausiliarie:
identificatori degli edifici e delle abitazioni di amministrazioni pubbliche e private;
dati di una persona o di un’amministrazione responsabile dell’edificio;
informazioni per rilevazioni statistiche e dati supplementari per la registrazione del REA.
Art. 6 Fonti
Per la rilevazione dei dati registrati nel REA possono essere utilizzate le seguenti fonti:
fascicoli concernenti i permessi di costruzione e i collaudi dei Cantoni e dei Comuni;
registri amministrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
dati di base della misurazione ufficiale;
registri amministrativi delle assicurazioni immobiliari cantonali;
raccolte di dati della Posta, dei servizi di telecomunicazione e delle aziende industriali;
elenchi ufficiali degli indirizzi;
statistica annuale delle costruzioni e dell’edilizia abitativa;
censimenti periodici delle aziende della Svizzera;
notifiche di committenti, architetti, proprietari e amministratori;
notifiche di utilizzatori dei dati del REA.
I dati dei registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni devono essere messi gratuitamente a disposizione dell’Ufficio federale per l’aggiornamento del REA.
Art. 7 Aggiornamento
L’aggiornamento del REA avviene di norma costantemente, ma almeno una volta all’anno. Ne è competente l’Ufficio federale oppure il servizio incaricato della gestione del registro conformemente all’articolo2.
I Cantoni e i Comuni forniscono all’Ufficio federale i dati necessari all’aggiornamento del REA, sempreché essi non siano già noti all’Ufficio federale attraverso un registro riconosciuto ai sensi dell’articolo2 o mediante altre fonti.
I dati concernenti nuove costruzioni, ristrutturazioni e demolizioni sono rilevati in base alle procedure di autorizzazione di costruzione e di collaudo nei Cantoni e Comuni in coordinamento con la statistica delle costruzioni e dell’edilizia abitativa dell’Ufficio federale.
In considerazione dello stato dei dati nei Cantoni e Comuni, l’Ufficio federale può dichiarare facoltativa la rilevazione delle seguenti caratteristiche degli edifici e delle abitazioni:
numero dell’edificio del Cantone o del Comune;
appartenenza dell’edificio a zone statistiche, quartieri o altre unità territoriali infracomunali;
superficie al suolo;
numero dell’abitazione del Cantone o del Comune;
ubicazione dell’abitazione (numero dell’entrata e altre indicazioni).
L’Ufficio federale sostiene i Comuni in questo compito e definisce, d’intesa con i Cantoni, in quale forma vanno forniti i dati.
Art. 8 Interfacce
In collaborazione con i Cantoni, l’Ufficio federale regola le modalità e le condizioni tecniche generali per lo scambio elettronico dei dati e l’allestimento delle rispettive interfacce.
L’Ufficio federale definisce i necessari controlli e standard di qualità per la ripresa elettronica dei dati dai registri degli edifici e delle abitazioni riconosciuti ai sensi dell’articolo2 e da altre fonti conformemente all’articolo6.
Sezione 3 Utilizzazione e comunicazione dei dati
Art. 9 Principi
L’utilizzazione e la comunicazione dei dati contenuti nel Registro sottostanno alle disposizioni della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale e della legge del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati.
L’utilizzazione e la comunicazione dei dati contenuti nel REA federale soggiacciono alle disposizioni degli articoli 10-16, a prescindere dalla fonte iniziale da cui tali dati provengono.
Art. 10 Utilizzazione dei dati per scopi statistici da parte dell’Ufficio federale
Il REA funge da base di dati per le rilevazioni statistiche dell’Ufficio federale.
In base ai dati del REA l’Ufficio federale può in particolare:
realizzare elaborazioni statistiche nel ramo delle costruzioni e delle abitazioni;
effettuare campionamenti per rilevazioni in tutti i settori statistici;
eseguire stime nel quadro di rilevazioni statistiche parziali.
L’Ufficio federale può inoltre completare informazioni statistiche con dati contenuti nel REA, conformemente all’articolo4 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale.
Art. 11 Comunicazione dei dati per scopi di statistica, di ricerca e di pianificazione
Per consentire ai servizi statistici e ai centri di ricerca della Confederazione come pure agli uffici cantonali e comunali di statistica l’esecuzione di lavori statistici, l’Ufficio federale può rendere noti, conformemente all’articolo 19 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale, i dati contenuti nel REA o consentirne l’accesso in linea, ad eccezione delle caratteristiche ausiliarie ai sensi dell’articolo 5 capoverso3 della presente ordinanza.
L’Ufficio federale può comunicare i dati contenuti nel REA, ad eccezione delle caratteristiche ausiliarie ai sensi dell’articolo5 capoverso3, agli altri servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati per scopi di statistica, di ricerca e di pianificazione, conformemente all’articolo 19 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale.
Al termine dei lavori, gli utilizzatori dei dati dei registri di cui al capoverso2 sono tenuti a restituire all’Ufficio federale i dati messi a loro disposizione o a certificarne per scritto la distruzione.
Art. 12 Comunicazione dei dati per l’esecuzione di compiti legali
Per facilitare ai servizi pubblici cantonali e comunali l’esecuzione di compiti legali, l’Ufficio federale può comunicare loro i dati del REA che riguardano il loro territorio o consentire loro l’accesso in linea, ad eccezione delle caratteristiche ausiliarie, conformemente all’articolo5 capoverso3.
Le seguenti caratteristiche degli edifici e delle abitazioni possono essere utilizzate per la tenuta dei registri cantonali e comunali degli abitanti, conformemente all’articolo5:
numero dell’edificio del Cantone o del Comune;
indirizzo dell’edificio, inclusi il numero postale d’avviamento e il luogo;
stato dell’edificio (in progetto/terminato/demolito);
categoria dell’edificio (residenziale/non residenziale);
numero di piani;
numero di locali abitabili separati nell’edificio (mansarde);
numero dell’abitazione dell’Ufficio federale (EWID);
numero dell’abitazione del Cantone o del Comune;
piano dell’abitazione;
ubicazione dell’abitazione (numero dell’entrata e altre indicazioni);
numero di stanze o locali abitabili.
I servizi pubblici autorizzati a utilizzare dati dei registri garantiscono, mediante adeguate misure organizzative e tecniche, che:
questi dati sono utilizzati unicamente per i compiti legali riconosciuti come tali;
questi dati non sono resi accessibili a terzi né direttamente né su carta o su supporto informatico;
le esigenze generali in materia di protezione dei dati sono garantite.
L’utilizzazione dei dati soggiace inoltre alle disposizioni determinanti dei Cantoni e dei Comuni.
Art. 13 Comunicazione dei dati per altri scopi
L’Ufficio federale può comunicare ai servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati dati concernenti le seguenti caratteristiche degli edifici allo scopo di armonizzare e coordinare i registri:
numero dell’edificio dell’Ufficio federale e nome del Comune;
indirizzo dell’edificio, inclusi il numero postale d’avviamento e il luogo.
Con l’accordo esplicito degli uffici cantonali o comunali delle misurazioni catastali e conformemente alle loro disposizioni, l’Ufficio federale può comunicare ai servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati dati concernenti le seguenti caratteristiche degli edifici per scopi diversi da quelli menzionati negli articoli 11 e 12:
numero dell’immobile (numero della particella);
punto di riferimento dell’edificio (coordinate dell’edificio).
La scelta di edifici, i cui dati sono resi noti conformemente all’articolo 13, può essere limitata unicamente con l’ausilio delle caratteristiche menzionate nel capoverso1.
L’utilizzazione e la comunicazione degli altri dati del registro per scopi diversi da quelli menzionati negli articoli 11 e 12, in particolare per il commercio di indirizzi o per altri scopi commerciali, sono vietate.
Art. 14 Comunicazione di nomenclature ed elenchi
L’Ufficio federale può comunicare, su carta o su supporto informatico, le nomenclature e gli elenchi utilizzati nel REA a servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati.
Art. 15 Servizi pubblici autorizzati ad accedere ai dati
I seguenti servizi pubblici possono essere collegati al REA per scopi di statistica, di ricerca e di pianificazione, conformemente all’articolo 11 capoverso1:
Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (RegF);
Ufficio federale di topografia (S+T)
Ufficio federale della pianificazione del territorio (UFPT);
Ufficio federale delle abitazioni (UFAB);
Ufficio federale dell’energia (UFE);
Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP);
Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);
Ufficio federale di veterinaria (UFV).
I seguenti servizi pubblici possono essere collegati al REA per l’esecuzione di compiti legali, conformemente all’articolo 12 capoverso1:
uffici cantonali e comunali di statistica (UCSTAT);
uffici cantonali e comunali delle costruzioni e della pianificazione (UCCP);
uffici cantonali e comunali del controllo degli abitanti (UCCA);
uffici cantonali e comunali delle misurazioni catastali (UCMC);
uffici cantonali e comunali del registro fondiario (UCRF);
uffici cantonali e comunali di stima (UCS).
L’estensione dell’accesso in linea e il diritto di consultare i dati sono disciplinati dettagliatamente nell’allegato.
Art. 16 Emolumenti
Per la comunicazione dei dati, l’Ufficio federale riscuote, fatto salvo l’articolo 13 capoverso2, un emolumento conformemente all’ordinanza del 30 giugno 19934 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.
La comunicazione dei dati e l’accesso in linea al REA sono gratuiti per:
i servizi della Confederazione;
i servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni;
i servizi pubblici che rilevano dati per l’aggiornamento del REA;
altri servizi che eseguono mandati federali;
l’esecuzione di compiti legali conformemente all’articolo 12.
I dati menzionati negli articoli 13 capoverso1 e 14 possono essere comunicati gratuitamente, se sono utilizzati per l’armonizzazione e il coordinamento di registri amministrativi.
Sezione 4 Sicurezza dei dati
Art. 17
La sicurezza dei dati è disciplinata dall’ordinanza del 14 giugno 19935 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall’ordinanza del 10 giugno 19916 concernente la protezione dei sistemi e delle applicazioni informatiche nell’Amministrazione federale.
Disposizioni finali
Art. 18 Modifica del diritto vigente
L’ordinanza del 30 giugno 19937 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione è modificata come segue:
Art. 1 cpv.2
La fornitura di dati personali secondo l’articolo 19 capoverso2 della legge e di dati del Registro delle imprese e degli stabilimenti o del Registro federale degli edi- fici e delle abitazioni dell’Ufficio federale di statistica è disciplinata dalle disposizioni della presente ordinanza.
Art. 19 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2000.
31 maggio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
(art. 15) Accesso in linea ai dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni RegF S+L UFPT UFAB UFV UFAFP UFAG UFV UCS UCC UCCA UCMC UCRF UCS Scopo dell’accesso Statistica, ricerca e pianificazione Esecuzione compiti legali Caratteristiche degli edifici Numero fed. X X X X X X X X X X X X X X dell’edificio (EGID) N. UST e nome del X X X X X X X X X X X X X X Comune Numero della particella – – – – – – – – X X – X X X Numero ufficiale – – – – – – – – X X X X X X dell’edificio Ind. edificio, incl. NPA X X X X X X X X X X X X X X e luogo Coordinate dell’edificio X X X X X X X X X X – X X X Unità territoriali X X X X X X X X X X – – – – infracomunali Stato dell’edificio X X X X X X X X X X X X X X Categoria dell’edificio X X X X X X X X X X X X X X Anno / epoca di X X X X X X X X X X – X X X costruzione Anno / epoca della X X X X X X X X X X – X X X ristrutturazione Anno della demolizione X X X X X X X X X X – X X X Superficie dell’edificio – X X X X X X X X X – X – – Numero di piani X X X X X X X X X X X X X – Numero di locali X – X X X X X X X X X – X X abitabili separati Sistema di riscaldamento – – X X X X X X X X – – – X Fonti energetiche – – X X X X X X X X – – – X riscaldamento / acqua calda Caratteristiche dell’abitazione Numero fed. X – X X X X X X X X X – X X dell’edificio (EGID) Numero fed. X – X X X X X X X X X – X X dell’abitazione (EWID) Numero ufficiale – – – – – – – – X X X – X X dell’abitazione Piano – – – X – – – – X X X – X X Ubicazione – – – – – – – – X X X – X X Tipo di utilizzazione X – X X X X X X X X X – X X Numero di stanze o X – X X X X X X X X X – X X locali abitabili Superficie X – X X X X X X X X – – X X Installazione fissa X – X X X X X X X X – – X X di cucina – = accesso in linea impossibile X = accesso in linea L’accesso in linea per l’esecuzione di compiti legali è limitato al rispettivo territorio cantonale.
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