RU 2000 15
Ordinanza 2
sulle condizioni relative alla messa in servizio di navi
della navigazione renana e le misure per il promovimento
della navigazione renana
del 20 dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo5 della legge federale del 22 dicembre 19991 sull’adozione di condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e di misure per il promovimento della navigazione renana;
visti gli articoli 29 e 56 della legge federale del 3 ottobre 19752 sulla navigazione interna; in esecuzione del Protocollo aggiuntivo n. 5 del 28 aprile 19993 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e del regolamento della Commissione centrale per la navigazione del Reno del 28 aprile 19994 concernente le condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e le misure per il promovimento della navigazione renana (regolamento della Commissione centrale), nonché degli articoli2 e 7 della Convenzione del 10 maggio 18795 tra la Svizzera e il Granducato di Baden relativamente alla navigazione sul Reno da Neuhausen fin sotto a Basilea,
ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione
Il regolamento della Commissione centrale, nonché le ordinanze1 e 3 del 20 dicembre 19996 sulle condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e le misure per il promovimento della navigazione renana sono parimenti applicabili al tronco del Reno compreso tra Basilea e Rheinfelden
Art. 2 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza2 del 27 giugno 19897 relativa al risanamento strutturale nella navigazione renana è abrogata.
RS 747.224.010.21
Ordinanza1: RS 747.224.010.1, RU 2000 11; Ordinanza3: RS 747.224.010.3, RU 2000 17 e misure per il promovimento della navigazione renana. O 2
Art. 3 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.
20 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |