RU 2000 1662
Ordinanza sulle poste
Modifica del 13 giugno 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’Ordinanza sulle poste del 29 ottobre 19971 è modificata come segue:
Art. 12
Per consentire a terzi di aggiornare le rispettive banche dati, la Posta può mettere a loro disposizione gli indirizzi dei clienti, a meno che questi ultimi non ne abbiano espressamente proibito il trattamento.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2000.
13 giugno 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |