Fonte

RU 2000 1662

Ordinanza sulle poste

Modifica del 13 giugno 2000

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’Ordinanza sulle poste del 29 ottobre 19971 è modificata come segue:

Art. 12

Per consentire a terzi di aggiornare le rispettive banche dati, la Posta può mettere a loro disposizione gli indirizzi dei clienti, a meno che questi ultimi non ne abbiano espressamente proibito il trattamento.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2000.

13 giugno 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz