RU 2000 1858
Legge federale
sulla ricerca
(Legge sulla ricerca, LR)
Modifica dell’8 ottobre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 19981,
decreta:
I
La legge federale del 7 ottobre 19832 sulla ricerca è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 27 e 27 sexies della Costituzione federale3; ...
Sostituzione di un’espressione: negli articoli 22 capoverso1 e 32 capoverso2 l’espressione «il Consiglio svizzero della scienza» è sostituita con l’espressione «il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia».
Titolo prima dell’art. 5a
Sezione 3 Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia
Art. 5a
Il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia è l’organo consultivo del Consiglio federale per tutti i problemi riguardanti la politica della scienza, della ricerca e della tecnologia.
Esso raccoglie gli elementi che servono a orientare la politica nazionale della scienza, della ricerca e della tecnologia e li riesamina periodicamente, delinea concezioni globali a destinazione del Consiglio federale e gli propone i provvedimenti necessari per attuarle.
Di sua iniziativa o su mandato del Consiglio federale, del Dipartimento federale dell’interno o del Dipartimento federale dell’economia, si esprime su progetti o problemi specifici riguardanti la politica della scienza, della ricerca e della tecnologia.
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 63 e 64 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
Effettua inoltre studi per valutare le ripercussioni della tecnologia.
Il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio della scienza e della tecnologia e ne designa il presidente. Il Consiglio della scienza e della tecnologia adotta un regolamento organizzativo e di gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.
Art. 6 cpv.2 e 3
Il Consiglio federale può affidare al Fondo nazionale svizzero l’esecuzione di programmi di ricerca d’importanza nazionale (programmi nazionali di ricerca) e il sostegno di poli di ricerca nazionali.
Il Consiglio federale può promuovere il dibattito pubblico sul ruolo e le finalità della scienza e della tecnologia nella società mediante contributi a istituzioni idonee. Stabilisce i criteri di calcolo dei contributi e disciplina la proc edura.
Art. 8 lett. h
Il Fondo nazionale svizzero, nel quadro dei crediti stanziati, riceve contributi segnatamente per:
h. sostenere poli di ricerca nazionali.
Art. 16 cpv. 7
Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento le competenze di cui ai capoversi2 e 3 lettere b-c.
Art. 19 cpv. 3
La Confederazione garantisce l’informazione sui progetti di ricerca e di sviluppo dell’amministrazione federale e del settore dei PF secondo l’articolo1 della legge del 4 ottobre 19914 sui PF. Gestisce a tal fine una banca dati.
Art. 28a Valorizzazione dei risultati della ricerca
La Confederazione può vincolare lo stanziamento di aiuti finanziari alla condizione che:
la proprietà intellettuale o i diritti di godimento sui risultati di ricerche finanziate con questi aiuti siano trasferiti all’istituto per il quale il beneficiario lavora;
l’istituto interessato prenda provvedimenti in vista della valorizzazione di questi risultati, in particolare per promuoverne l’utilizzazione commerciale, e faccia partecipare in modo equo gli inventori ai redditi che ne derivano.
Se l’istituto interessato omette di prendere i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera b, gli inventori possono chiedere il ritrasferimento della proprietà intellettuale o dei diritti di utilizzazione.
Art. 31a Contratti di prestazioni
I dipartimenti possono concludere con i beneficiari di sussidi federali contratti che specificano le prestazioni da fornire in contropartita. Possono delegare questa competenza a un ufficio federale.
II
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 | Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 |
|---|---|
Il presidente: Rhinow | La presidente: Heberlein |
Il segretario: Lanz | Il segretario: Anliker |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000.5
La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2000.
28 giugno 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |