RU 2000 2146
Ordinanza del DFF
concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio
del 20 giugno 2000
Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 90 capoverso3 lettera b della legge federale del 2 settembre 1999 1 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA),
ordina:
Art. 1 Interesse moratorio e rimuneratorio
L’interesse moratorio dovuto giusta l’articolo 47 capoverso 2 LIVA in caso di pagamento tardivo ammonta a partire dal 1° gennaio 2001 al 5 per cento l’anno.
Questo tasso d’interesse vale, a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza, anche in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base al decreto del Consiglio federale del 29 luglio 19412 che istituisce un’imposta sulla cifra d’affari, così come in base all’ordinanza del 22 giugno 19943 concernente l’imposta sul valore aggiunto.
In caso di rimborso tardivo giusta l’articolo 48 capoverso 4 LIVA, l’interesse rimuneratorio ammonta a partire dal 1° gennaio 2001 al 5 per cento l’anno.
L’interesse rimuneratorio e l’interesse moratorio vengono rimborsati o riscossi unicamente se il loro ammontare è di almeno 20 franchi.
Art. 2 Abrogazione del diritto previgente
L’ordinanza del 14 dicembre 19944 concernente il pagamento degli interessi è abrogata.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
20 giugno 2000 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger RS 641.201.49