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RU 2000 2191

Regolamento del Tribunale federale

Modifica del 27 giugno 2000

Il Tribunale federale
ordina:

I

Il regolamento del 14 dicembre 19781 è modificato come segue:

Art. 3 n. 1 secondo e decimo trattino, nonché n. 4

La Seconda Corte di diritto pubblico giudica: 1. i ricorsi di diritto pubblico e i ricorsi di diritto amministrativo nelle seguenti materie: – diritto dei funzionari (inclusa la responsabilità, ad eccezione della responsabilità dello Stato per attività medica), – circolazione stradale (eccettuate le revoche della licenza di condurre); 4. i processi diretti ai sensi dell’articolo 42 OG (in quanto concernono la responsabilità dei Cantoni per la loro attività amministrativa, con eccezione della responsabilità dello Stato per attività medica).

Art. 4 n. 2, frase introduttiva

La Prima Corte civile giudica: 2. i ricorsi di diritto pubblico concernenti la responsabilità dello Stato per attività medica, come pure i ricorsi di diritto pubblico che concernono le materie menzionate nel numero1 del presente articolo o la relativa procedura cantonale, incluso il diritto cantonale dell’esecuzione forzata: ...

Art. 7 n. 3, secondo trattino

La Corte di cassazione penale giudica: 3. i ricorsi di diritto amministrativo concernenti: – le revoche della licenza di condurre ai sensi della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale.