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Legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie

AS 2000 2206 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 24 mar 2000

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2000-2206/it/legge-federale-concernente-il-risanamento-fonico-delle-ferrovie

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Atto di base di: Legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie (RS 742.144)

Foglio federale: Legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie (LRFF) (BBl 2000 445),

RU 2000 2206

Legge federale
concernente il risanamento fonico delle ferrovie

del 24 marzo 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 74 e 87 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 19991,
decreta:

Footnotes

  1. [1] FF 1999 4234

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina, a complemento della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente, il risanamento fonico delle ferrovie.

Il risanamento fonico dev’essere raggiunto mediante:

  1. provvedimenti tecnici volti a limitare le emissioni dei veicoli ferroviari;

  2. provvedimenti edili volti a limitare le emissioni di impianti ferroviari fissi esistenti;

  3. provvedimenti d’isolamento acustico sugli edifici esistenti.

Footnotes

  1. [2] RS 814.01

Art. 2 Priorità

La protezione fonica dev’essere raggiunta in primo luogo mediante provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari.

Qualora i provvedimenti tecnici siano insufficienti, devono essere realizzati provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti.

I provvedimenti di cui ai capoversi1 e 2 devono essere realizzati in modo che, su tutta la rete, almeno due terzi della popolazione esposta ai rumori dannosi e molesti ne sia protetta. Il terzo rimanente della popolazione dev’essere protetto mediante provvedimenti d’isolamento acustico sugli edifici.

Art. 3 Termini

I provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2009, i provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti e i provvedimenti d’isolamento acustico sugli edifici esistenti, entro il 31 dicembre 2015.

RS 742.144

Capitolo 2 Provvedimenti

Sezione 1 Provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari

Art. 4 Limitazione delle emissioni

Le emissioni foniche dei veicoli ferroviari devono essere limitate per quanto possibile mediante provvedimenti attuabili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabili sotto il profilo economico.

Il Consiglio federale stabilisce in dettaglio i provvedimenti volti a limitare le emissioni. Tiene conto dell’evoluzione tecnica.

Art. 5 Contributi

Per i provvedimenti tecnici su veicoli ferroviari in esercizio la Confederazione mette a disposizione dei proprietari che ne hanno diritto, a fondo perso, i mezzi necessari. I contributi possono essere versati forfettariamente.

Nel determinare i contributi, è data la priorità ai veicoli ferroviari che corrispondono ai nuovi standard di risanamento acustico.

Non è corrisposto alcun aiuto finanziario per i veicoli messi fuori esercizio prima del 2010 o prima che siano trascorsi dieci anni dal risanamento.

Sezione 2 Provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi

Art. 6 Piano delle emissioni

Per gli impianti ferroviari fissi esistenti il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, allestisce un piano delle emissioni foniche presumibili fino al 31 dicembre 2015. Sulla base di tale piano sono determinati i futuri provvedimenti edili 3.

Nell’allestimento del piano, il Consiglio federale tiene conto in particolare:

  1. dell’infrastruttura che sarà in funzione entro il 31 dicembre 2015, come pure dell’entità e della struttura del traffico previsti per tale data;

  2. delle emissioni foniche presumibili per i veicoli ferroviari.

Art. 7 Portata dei provvedimenti

Per gli impianti ferroviari fissi esistenti, devono essere ordinati provvedimenti edili fino a che siano osservati i valori limite di immissione.

I provvedimenti edili realizzati dai proprietari di fondi sono presi in considerazione nell’ambito del risanamento.

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC)

L’autorità accorda facilitazioni se:

  1. il risanamento provoca costi sproporzionati;

  2. interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell’esercizio si oppongono al risanamento.

Il Consiglio federale disciplina la valutazione della proporzionalità dei costi.

I provvedimenti edili devono essere concentrati in via prioritaria sulle tratte dei corridoi huckepack.

Art. 8 Costi

La Confederazione assume i costi dei provvedimenti edili. Mette a disposizione, a fondo perso, i mezzi necessari. I contributi possono essere versati forfettariamente.

Art. 9 Rimborso

Per quanto possano essere tenuti in considerazione in occasione del risanamento, devono essere rimborsati i costi per provvedimenti edili realizzati a partire dal 1985 da proprietari che ne hanno diritto.

Sezione 3 Provvedimenti d’isolamento acustico su edifici

Art. 10 Provvedimenti e costi

Se per impianti ferroviari fissi esistenti non possono essere rispettati i valori d’allarme a causa delle facilitazioni accordate, i proprietari di edifici esistenti sono tenuti a isolare le finestre dei locali sensibili al rumore o a prendere provvedimenti edili analoghi. La Confederazione assume i costi dei provvedimenti. Mette a disposizione, a fondo perso, i mezzi necessari.

Se i valori limite di immissione sono superati, la Confederazione mette a disposizione dei proprietari di edifici esistenti che isolano le finestre dei locali sensibili al rumore o prendono provvedimenti edili analoghi, a fondo perso, il 50 per cento dei costi.

I contributi possono essere versati forfettariamente.

Gli edifici sono considerati esistenti se il permesso di costruzione era esecutivo al 1° gennaio 1985.

Capitolo 3 Disposizioni finali

Art. 11 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 12 Personale

Il Consiglio federale può creare i posti necessari all’esecuzione della presente legge presso l’Ufficio federale dei trasporti e l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio al di fuori del contingentamento del personale secondo la legge federale del 4 ottobre 19744 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

I costi per il personale sono computati sul credito d’impegno.

Footnotes

  1. [4] RS 611.010

Art. 13 Procedura e competenze

Le procedure e le competenze sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 19575 sulle ferrovie.

I Cantoni provvedono all’esecuzione delle prescrizioni in materia di provvedimenti d’isolamento acustico su edifici.

Footnotes

  1. [5] RS 742.101

Art. 14 Disposizione transitoria

I progetti di risanamento fonico pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono giudicati secondo la presente legge.

Art. 15 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2015.

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000

Consiglio nazionale, 24 marzo 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il presidente: Seiler

Il segretario: Lanz

Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 luglio 2000.6

La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2000.

29 agosto 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Footnotes

  1. [6] FF 2000 2013