RU 2000 2427
Ordinanza
sul promovimento della ginnastica e dello sport
Modifica del 25 settembre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 21 ottobre 19871 sul promovimento della ginnastica e dello sport è modificata come segue:
Art. 1 Principio
1I Cantoni provvedono affinché, nell’ambito dell’insegnamento ordinario, nelle scuole elementari, nelle scuole medie e nelle scuole medie superiori di cultura generale siano impartite mediamente tre lezioni settimanali di educazione fisica.
Essi provvedono affinché l’insegnamento impartito sia di qualità e consenta, in funzione del livello di sviluppo degli allievi, di promuoverne le capacità coordinative, la condizione fisica e le competenze sociali.
I Cantoni provvedono affinché l’insegnamento dell’educazione fisica sia completato da attività sportive complementari quali giornate sportive, campi di sport e settimane consacrate al tema dello sport.
L’insegnamento dell’educazione fisica si fonda su un programma scolastico quadro emanato dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento). I Cantoni devono essere consultati prima dell’emanazione di detto programma scolastico quadro. Il loro parere è tenuto in considerazione.
Art. 1a Computo delle attività sportive complementari
Le attività sportive complementari possono essere computate fino a un massimo della metà come insegnamento ordinario conformemente all’articolo1 capoverso1.
Le attività sportive complementari sono computabili in ragione di quattro lezioni al giorno al massimo.
La media conformemente all’articolo1 capoverso1 può riferirsi a un periodo di due anni per le scuole medie e a un periodo di tre anni per le scuole medie superiori. In ogni caso devono essere impartite almeno due lezioni settimanali.
Le attività sportive complementari possono essere computate soltanto se sono state previamente dichiarate obbligatorie per tutti gli allievi. Esse devono figurare nell’orario delle lezioni scolastiche.
II
La presente modifica entra in vigore il 1o novembre 2000.
25 settembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |