Fonte

RU 2000 257

Regolamento dei funzionari (1)
(RF 1)

Modifica del 20 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

Il regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 19591 è modificato come segue:

Deroghe al disciplinamento nel settore degli stipendi per il 2000

Gli stipendi conformemente all’articolo 3 del decreto federale del 16 dicembre 19942 concernente provvedimenti di risparmio nel settore degli stipendi della Confederazione non sono più ridotti a partire dal 1° gennaio 2000.

L’indennità di residenza conformemente all’articolo 41 è ridotta di una quota (374 fr.) a partire dalla zona 6. Per la cassa pensioni si applicano le quote non ridotte.

Gli stipendi iniziali conformemente all’articolo 38 sono di regola inferiori del 10 per cento rispetto all’importo minimo della classe di stipendio determinante.

L’aumento ordinario dello stipendio conformemente all’articolo 39 capoversi 1-3 e l’aumento straordinario dello stipendio conformemente all’articolo 40 capoverso 1 sono ridotti del 25 per cento a partire dal 31 dicembre 1999.

Il diritto a un’indennità per la supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore conformemente all’articolo 53 capoverso1 è dato unicamente se la supplenza:

  1. non rientra nei doveri di servizio e non è già stata considerata nella valutazione della funzione; e

  2. è espletata a tempo pieno per più di cinque giorni lavorativi consecutivi.

L’indennità conformemente all’articolo 53 capoverso2 è corrisposta solo a partire dal sesto giorno di supplenza; determinante è l’aumento straordinario dello stipendio non ridotto conformemente all’articolo 40 capoverso1.

Regolamento dei funzionari (RF 1) – Svizzera, AS 2000 257 | Lexipedia