Fonte

RU 2000 2588

Ordinanza
concernente le aliquote di dazio del formaggio
proveniente dalla Comunità europea

Modifica del 18 ottobre 2000

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 17 giugno 19961 concernente le aliquote di dazio del formaggio proveniente dalla Comunità europea è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 5

La durata di validità dell’allegato 2 è prorogata per le importazioni fino al 31 dicembre 2001.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz