RU 2000 2588
Ordinanza
concernente le aliquote di dazio del formaggio
proveniente dalla Comunità europea
Modifica del 18 ottobre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 giugno 19961 concernente le aliquote di dazio del formaggio proveniente dalla Comunità europea è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 5
La durata di validità dell’allegato 2 è prorogata per le importazioni fino al 31 dicembre 2001.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |