Fonte

RU 2000 2635

Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)

Modifica del 18 settembre 2000

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 33ter Calcolo anticipato della rendita

Una persona che è o era assicurata può domandare gratuitamente il calcolo anticipato della rendita d’invalidità.

Sono applicabili gli articoli 59 e 60 OAVS2.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

18 settembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz