RU 2000 2635
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 18 settembre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 33ter Calcolo anticipato della rendita
Una persona che è o era assicurata può domandare gratuitamente il calcolo anticipato della rendita d’invalidità.
Sono applicabili gli articoli 59 e 60 OAVS2.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
18 settembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |