RU 2000 2636
Ordinanza 01
sull’adeguamento delle prestazioni complementari
del 18 settembre 2000
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale del 19 marzo 19651 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC),
ordina:
Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale
Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale giusta l’articolo 3b capoverso1 lettera a LPC sono aumentati come segue:
per persone sole, a 15 280 franchi al minimo e a 16 800 franchi al massimo;
per coniugi, a 22 920 franchi al minimo e a 25 320 franchi al massimo;
per orfani e figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, a 8050 franchi al minimo e a 8850 franchi al massimo.
Art. 2 Adeguamento delle spese di pigione
Gli importi delle spese di pigione secondo l’articolo 5 capoverso1 lettera b LPC sono aumentati come segue:
per persone sole, a 13 200 franchi al massimo;
per coniugi e persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita, a 15 000 franchi al massimo.
Art. 3 Abrogazione del diritto vigente ed entrata in vigore
L’ordinanza 99 del 16 settembre 19982 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
18 settembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz RS 831.307