Fonte

RU 2000 2636

Ordinanza 01
sull’adeguamento delle prestazioni complementari

del 18 settembre 2000

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale del 19 marzo 19651 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC),
ordina:

Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale

Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale giusta l’articolo 3b capoverso1 lettera a LPC sono aumentati come segue:

  1. per persone sole, a 15 280 franchi al minimo e a 16 800 franchi al massimo;

  2. per coniugi, a 22 920 franchi al minimo e a 25 320 franchi al massimo;

  3. per orfani e figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, a 8050 franchi al minimo e a 8850 franchi al massimo.

Art. 2 Adeguamento delle spese di pigione

Gli importi delle spese di pigione secondo l’articolo 5 capoverso1 lettera b LPC sono aumentati come segue:

  1. per persone sole, a 13 200 franchi al massimo;

  2. per coniugi e persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita, a 15 000 franchi al massimo.

Art. 3 Abrogazione del diritto vigente ed entrata in vigore

L’ordinanza 99 del 16 settembre 19982 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI è abrogata.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

18 settembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz RS 831.307