Fonte

RU 2000 264

Regolamento
dei funzionari (3)
(RF 3)

Modifica del 24 novembre 1999

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

Il regolamento dei funzionari (3) del 29 dicembre 19641 è modificato come segue:

Art. 55a (20a e 42) cpv. 2 e 4

Il funzionario che sottostà alla disciplina del trasferimento, in Svizzera o all’estero, riceve, con l’inizio del terzo periodo di trasferimento, un indennizzo di mobilità di 5500 franchi all’anno. Il Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, può versare tale indennizzo, interamente o parzialmente, anche ad altri funzionari.

Inoltre, il funzionario che dimora in un luogo di servizio all’estero con condizioni di vita difficili riceve un indennizzo per condizioni disagevoli differenziato secondo il grado di difficoltà e di pericolo, in quanto i valori per il luogo di servizio all’estero, rilevati dal Dipartimento d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, siano inferiori di oltre il 5 per cento rispetto alla città di Berna. L’indennizzo per condizioni disagevoli ammonta a 550 franchi per anno e per punto percentuale. L’indennizzo per condizioni disagevoli è ridotto o soppresso se:

  1. non sono più dati i motivi per il suo versamento;

  2. il funzionario ha prestato servizio per oltre dieci anni nello stesso luogo.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

24 novembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin