RU 2000 2677
Legge federale
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS)
Modifica del 23 giugno 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 19991,
decreta:
I
La legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) è modificata come segue:
visto l’articolo 34 quater della Costituzione federale3, ...
Art. 1 cpv.1 lett. c,1 bis e 3-5
Sono assicurati in conformità della presente legge:
c. I cittadini svizzeri che lavorano all’estero: 1. al servizio della Confederazione; 2. al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell’articolo12; 3. al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all’articolo 11 della legge federale del 19 marzo 19764 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale.
Il Consiglio federale disciplina i particolari dell’articolo1 lettera c.
Possono continuare ad essere assicurati:
a. le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso;
b. fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono 30 anni, gli studenti senza attività lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una formazione all’estero.
Possono aderire all’assicurazione:
le persone domiciliate in Svizzera che, in virtù di una convenzione internazionale, non sono assicurate;
le persone che, in virtù di uno scambio di lettere con un’organizzazione internazionale concernente lo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere5, non sono assicurate;
i coniugi senza attività lucrativa di persone che esercitano un’attività lucrativa e che sono assicurate in virtù dell’articolo1 capoverso1 lettera c, capoverso3 lettera a o in virtù di una convenzione internazionale, in quanto domiciliati all’estero.
Il Consiglio federale precisa le condizioni per continuare l’assicurazione in virtù del capoverso3 e per aderirvi in virtù del capoverso4; fissa inoltre le modalità di recesso e di esclusione.
Art. 2 Assicurazione facoltativa
I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea che vivono al di fuori della Comunità europea e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all’assicurazione facoltativa.
Gli assicurati possono disdire l’assicurazione facoltativa.
Gli assicurati sono esclusi dall’assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto.
I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono pari all’8,4 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 648 franchi all’anno.
Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo da 648 a 8400 franchi all’anno, a seconda delle loro condizioni sociali.
Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull’assicurazione facoltativa;, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscossione dei contributi, nonché la concessione delle prestazioni. Può adeguare alle particolarità dell’assicurazione facoltativa la durata dell’obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi.
Art. 6 cpv.1 terzo periodo
... Se il salario determinante è inferiore a 48 300 franchi l’anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.
Art. 8 cpv.1 terzo periodo e cpv.2 primo periodo
... Se il reddito è inferiore a 48 300 franchi, ma di almeno 7800 franchi l’anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento, secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.
Se il reddito annuo di un’attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 7700 franchi, deve essere pagato un contributo minimo di 324 franchi l’anno. ...
Art. 9bis Adeguamento della tavola scalare dei contributi
Il Consiglio federale può adeguare all’indice delle rendite secondo l’articolo 33ter i limiti della tavola scalare dei contributi, fissati negli articoli6 e 8, e il contributo minimo di cui agli articoli2 e 8.
Art. 10 cpv.1 primo e secondo periodo
Le persone che non esercitano un’attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da 324 a 8400 franchi l’anno. Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a 324 franchi, sono considerati non esercitanti un’attività lucrativa. ...
Art. 62 cpv.2
Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione incaricata di applicare l’assicurazione facoltativa e di eseguire i compiti ad essa assegnati da convenzioni internazionali e di versare le prestazioni spettanti a persone all’estero. La cassa di compensazione affilia inoltre gli studenti assicurati in virtù dell’articolo1 capoverso3 lettera b.
Art. 64 cpv.3 bis
Le persone assicurate in virtù dell’articolo1 capoverso4 lettera c sono affiliate alla stessa cassa di compensazione del coniuge.
Art. 69 cpv.1 primo e secondo periodo
A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri (datori di lavoro, persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, persone che non esercitano un’attività lucrativa e persone assicurate facoltativamente secondo l’articolo 2) contributi commisurati alla capacità economica delle persone tenute a pagarli. ...
Art. 92
Abrogato
Art. 95 cpv.1 lett. c secondo periodo
Il fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alla Confederazione:
c. ... Le spese risultanti dall’applicazione dell’assicurazione facoltativa sono rimborsate soltanto fino a concorrenza dell’ammontare non coperto dai contributi per le spese di amministrazione.
Disposizioni transitorie della modifica del 23 giugno 2000
I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato membro della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente all’entrata in vigore della presente legge possono restarlo durante6 anni consecutivi al massimo a contare dall’entrata in vigore della presente legge. Quelli di loro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell’entrata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all’età legale del pensionamento.
I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato al di fuori della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente al momento dell’entrata in vigore della presente legge possono restarlo finché adempiono le condizioni d’assicurazione.
Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all’estero continuano a esserlo dopo l’entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza dell’ammontare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.
II
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000 | Consiglio nazionale, 23 giugno 2000 |
|---|---|
Il presidente: Schmid Carlo | Il presidente: Seiler |
Il segretario: Lanz | Il segretario: Anliker |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2000.6
Fatto salvo il capoverso3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.
L'articolo2 capoverso1 come pure i capoversi1 e 2 delle disposizioni transitorie che concernono la LAVS e la LAI (cfr. Allegato) entrano in vigore il 1° aprile 2001.
18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
Modifica del diritto vigente I testi seguenti sono modificati come segue:
1. Legge federale del 19 giugno 19597 sull’assicurazione per l’invalidità visto l’articolo 34 quater della Costituzione federale8, ...
Art. 3 cpv.1 e 1 bis
La legge sull’AVS è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell’assicurazione per l’invalidità. Il contributo sul reddito di un’attività lucrativa è dell’1,4 per cento. I contributi delle persone assicurate obbligatoriamente, calcolati secondo la tavola scalare, sono graduati nello stesso modo dei contributi dell’assicurazione vecchiaia e superstiti. In tale ambito, è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione secondo l’articolo8 capoverso1 della legge sull’AVS9. L’articolo 9bis della legge sull’AVS è applicabile per analogia.
Le persone senza attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da 54 a 1400 franchi l’anno, se sono assicurate obbligatoriamente, da 108 a 1400 franchi l’anno, se sono assicurate facoltativamente in virtù dell’articolo 2 della legge sull’AVS.
Art. 6 cpv.1 e 1 bis
Gli Svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l’articolo 39.
Qualora una convenzione di sicurezza sociale conclusa dalla Svizzera obblighi soltanto uno Stato contraente a versare prestazioni, non sussiste alcun diritto ad una rendita d’invalidità se la totalizzazione dei periodi di assicurazione congiunti in entrambi i Paesi da parte di cittadini svizzeri o cittadini dell’altro Stato contraente giustifica il diritto alla rendita secondo la legislazione dell’altro Stato contraente.
Art. 9 cpv.2 e 3 frase introduttiva e lett. a
Abrogato
Gli stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la dimora abituale in Svizzera, hanno diritto ai provvedimenti di integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell’articolo6 capoverso2 o se:
a. all’insorgenza dell’invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera e se
Titolo prima dell’art. 76 e art. 76
Abrogati Disposizione transitoria della modifica del 23 giugno 2000
I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato membro della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente all’entrata in vigore della presente legge possono restarlo durante6 anni consecutivi al massimo a contare dall’entrata in vigore della presente legge. Quelli di loro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell’entrata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all’età legale del pensionamento.
I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato al di fuori della Comità europea e sono assicurati facoltativamente al momento dell’entrata in vigore della presente legge possono restarlo finché adempiono le condizioni d’assicurazione.
Le persone che, al momento della nascita del diritto alla rendita, sono sottoposte all’assicurazione facoltativa hanno diritto a una rendita d’invalidità anche se non spettasse loro una rendita conformemente all’articolo6 capoverso1 bis.
Le persone che non avevano diritto alla rendita poiché non erano assicurate al momento dell’insorgenza dell’invalidità possono sollecitare un riesame del loro diritto in base alle nuove disposizioni. Il diritto alla rendita sorge tuttavia al più presto con l’entrata in vigore della presente disposizione.
Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all’estero invalidi continuano a esserlo dopo l’entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza dell’ammontare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.
2. Legge del 25 giugno 198210 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) visti gli articoli 34ter capoverso1 lettere a e c nonché 23novies della Costituzione federale11, ...
Art 2a Contributi volontari
I funzionari internazionali che, in virtù di uno scambio di lettere con un’organizzazione internazionale concernente lo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere12, non sono assicurati in virtù della LAVS13 possono pagare contributi.
1435
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 110 capoverso1 lettere a e c nonché 114 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).