RU 2000 2685
Legge federale
sull’assicurazione per l’invalidità
(LAI)
Modifica del 23 giugno 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 19991,
decreta:
I
La legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 34 quater della Costituzione federale3, ...
Art. 66 cpv.1
Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, sono applicabili per analogia le prescrizioni della legge sull’AVS4 concernenti il trattamento di dati personali, la consultazione degli atti, l’obbligo del segreto, l’assistenza amministrativa, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, la responsabilità per danni, l’Ufficio centrale di compensazione e il numero d’assicurato.
Art. 66a Comunicazione di dati
Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:
a. alle autorità fiscali, qualora riguardino il versamento di rendite AI e siano necessari per l’applicazione delle leggi in materia fiscale;
b. alle autorità incaricate dell’esecuzione della legge federale del 12 giugno 19595 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, conformemente all’articolo 24 di tale legge.
Per il resto è applicabile per analogia l’articolo 50a della legge sull’AVS6.
Art. 66b Procedura di richiamo
L’Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS7 tiene un registro dei beneficiari di prestazioni in natura nonché un elenco dei conti relativi a tali prestazioni. Il registro e l’elenco servono a indennizzare i costi di tali prestazioni.
Gli uffici dell’AI, le casse di compensazione e l’ufficio federale competente possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro e all’elenco summenzionati, per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla legge sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l’accesso ai dati, la collaborazione fra utenti nonché la sicurezza dei dati.
II
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Entra in vigore il 1° gennaio 2001.
Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000 | Consiglio nazionale, 23 giugno 2000 |
|---|---|
Il presidente: Schmid Carlo | Il presidente: Seiler |
Il segretario: Lanz | Il segretario: Anliker |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2000.8
Conformemente al suo numero II capoverso2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.
13 ottobre 2000 Cancelleria federale