Fonte

RU 2000 2744

Legge federale
sul collocamento e il personale a prestito
(Legge sul collocamento, LC)

Modifica del 23 giugno 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 19991,
decreta:

I

La legge del 6 ottobre 19892 sul collocamento è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 31bis capoverso2, 34ter capoverso1 lettere a ed e, 64 capoverso2 e

della Costituzione federale3, ...

Sostituzione di espressioni

Nell’articolo2 capoverso 3, l’espressione «Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro» è sostituita con «Segretariato di Stato dell’economia».

In tutta la legge, l’espressione «UFIAML» è sostituita con «Seco».

Concerne solo il testo tedesco.

Art. 33a Trattamento di dati personali

Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

  1. registrare, consigliare e collocare le persone in cerca di lavoro;

  2. registrare, comunicare e assegnare i posti vacanti;

  3. registrare i licenziamenti e le chiusure d’impresa;

  4. applicare provvedimenti relativi al mercato del lavoro;

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 95, 110 capoverso1 lettere a e c, 122 2556).

  1. sorvegliare l’esecuzione della presente legge;

  2. allestire statistiche.

Dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati alle condizioni seguenti:

  1. per i dati concernenti la salute e l’appartenenza religiosa della persona in cerca di lavoro: se sono necessari per il collocamento;

  2. per i dati concernenti i provvedimenti decisi o previsti nell’ambito dell’esecuzione della presente legge e della legge federale del 25 giugno 19824 sull’assicurazione contro la disoccupazione: se si ripercuotono direttamente sulle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 34 Obbligo del segreto

Le persone incaricate di svolgere, controllare o sorvegliare l’attività del servizio pubblico di collocamento devono mantenere il segreto nei confronti di terzi riguardo ai dati relativi alle persone in cerca di lavoro, ai datori di lavoro e ai posti vacanti.

Art. 34a Comunicazione di dati

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

  1. agli organi dell’assicurazione per l’invalidità, qualora un obbligo in tal senso sia sancito dalla legge federale del 19 giugno 19595 sull’assicurazione per l’invalidità;

  2. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti;

  3. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;

  4. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto.

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

  1. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;

  2. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;

  3. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 19926 sulla statistica federale;

d. alle autorità istruttorie penali, qualora sia necessario per denunciare o impedire un crimine.

I dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato delle persone in cerca di lavoro e dei datori di lavoro è garantito.

Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:

  1. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;

  2. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse della persona in cerca di lavoro.

Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.

Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata.

I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

Art. 34b Consultazione degli atti

Purché rimangano tutelati interessi preponderanti, possono consultare gli atti:

  1. le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro, per i dati che li concern ono;

  2. le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto o all’adempimento di tale obbligo;

  3. le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto;

  4. le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’adempimento di tale compito.

Nel caso di dati relativi alla salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunichi.

Art. 35 Sistema d’informazione

Il Seco gestisce un sistema d’informazione che serve a:

  1. facilitare il collocamento;

  2. rendere esecutiva la legge federale del 25 giugno 19827 sull’assicurazione contro la disoccupazione;

  1. osservare il mercato del lavoro;

  2. agevolare la collaborazione fra gli organi del servizio pubblico di collocamento, dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione per l’invalidità e dell’orientamento professionale.

Il sistema d’informazione può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione conformemente all’articolo 33a capoverso2, e profili della personalità.

I seguenti uffici possono accedere al sistema d’informazione mediante procedura di richiamo al fine di adempiere i loro compiti legali:

  1. il Seco;

  2. l’Ufficio federale degli stranieri;

  3. gli uffici cantonali del lavoro;

  4. i servizi di logistica per provvedimenti relativi al mercato del lavoro;

  5. gli uffici regionali di collocamento;

  6. le casse di disoccupazione;

  7. gli organi dell’assicurazione per l’invalidità;

  8. gli organi dell’orientamento professionale;

  9. l’Ufficio svizzero del lavoro a domicilio.

La Confederazione partecipa alle spese, nella misura in cui siano dovute all’adempimento di compiti federali.

Il Consiglio federale disciplina:

  1. la responsabilità per la protezione dei dati;

  2. i dati da raccogliere;

  3. il termine di conservazione dei dati;

  4. l’accesso ai dati, segnatamente stabilendo quali utenti del sistema d’informazione possono trattare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità;

  5. l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;

  6. la collaborazione fra le autorità interessate;

  7. la sicurezza dei dati.

Art. 35a Collaborazione con gli uffici di assistenza ai disoccupati e i collocatori privati

I dati del sistema d’informazione necessari per l’assistenza ai disoccupati possono essere comunicati periodicamente agli uffici cantonali di assistenza ai disoccupati.

I collocatori privati che dispongono di un’autorizzazione di collocamento possono accedere ai dati del sistema d’informazione mediante un’adeguata procedura di ri- chiamo. A tal fine i dati devono essere resi anonimi. L’obbligo d’anonimato viene meno soltanto se la persona in cerca di lavoro dà il proprio consenso scritto.

Art. 35b Elenco delle imprese private di collocamento e di fornitura di personale a prestito autorizzate

Con la collaborazione delle competenti autorità cantonali, il Seco tiene, mediante un adeguato sistema d’informazione, un elenco delle imprese private di collocamento e di fornitura di personale a prestito autorizzate e dei rispettivi responsabili.

Tale elenco può contenere dati personali degni di particolare protezione relativi alla revoca, alla soppressione o al mancato rilascio di un’autorizzazione.

II

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000

Consiglio nazionale, 23 giugno 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il presidente: Seiler

Il segretario: Lanz

Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2000.8

Conformemente al suo numero II capoverso2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.

13 ottobre 2000 Cancelleria federale