Fonte

RU 2000 2754

Ordinanza
sulle infermità congenite
(OIC)

Modifica del 10 luglio 2000

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo1 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 dicembre 19851 sulle infermità congenite,
ordina:

I

L’elenco contenuto nell’allegato all’ordinanza del 9 dicembre 19851 sulle infermità congenite è modificato come segue:

Art. N. 216, 218, 282

216 Affezioni congenite delle ghiandole salivari e dei loro canali escretori (fistole, stenosi, cisti, tumori, ectasie e ipoplasia o aplasia di tutte le grandi ghiandole salivari). 218 Ritenzione congenita o anchilosi dei denti, nella misura in cui sono interessati diversi molari o almeno due premolari o molari della seconda dentizione posti uno accanto all’altro (esclusi i denti del giudizio); l’assenza di abbozzi (esclusi i denti del giudizio) è equiparata alla ritenzione e all’anchilosi dei denti. 282 Enterocolite necrotizzante dei prematuri aventi un peso alla nascita inferiore a 2000 g o dei neonati, a condizione che si manifesti nelle quattro settimane che seguono la nascita.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

10 luglio 2000 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss 2341