RU 2000 2770
Legge federale
sulle indennità di perdita di guadagno
in caso di servizio militare, servizio civile
o servizio di protezione civile
(LIPG)
Modifica del 23 giugno 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 19991,
decreta:
I
La legge federale del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile è modificata come segue:
Introduzione di un titolo abbreviato (Legge sulle indennità di perdita di guadagno) Ingresso visti gli articoli 22bis capoverso6, 34ter capoverso1 lettera d, 64 e 64bis della Costituzione federale3, ...
Art. 21 cpv.2
Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la responsabilità per danni, l’Ufficio centrale di compensazione e il numero d’assicurato.
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 59 capoverso4, 61 capoverso4, 122 2556).
Art. 29 Disposizioni applicabili 5
Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19466 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernenti il trattamento di dati personali, la consultazione degli atti, l’obbligo del segreto, l’assistenza amministrativa, l’esenzione fiscale, l’assunzione delle spese e le tasse postali, il computo dei termini, nonché il giudicato e l’esecutività si applicano per analogia.
Art. 29a Comunicazione di dati
Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati alle autorità incaricate di applicare la legge federale del 12 giugno 19597 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, conformemente all’articolo 24 di tale legge.
Per il resto è applicabile per analogia l’articolo 50a della legge federale del 20 dicembre 19468 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
II
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Entra in vigore il 1° gennaio 2001.
Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000 | Consiglio nazionale, 23 giugno 2000 |
|---|---|
Il presidente: Schmid Carlo | Il presidente: Seiler |
Il segretario: Lanz | Il segretario: Anliker |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2000.9
Conformemente al suo numero II capoverso2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.
13 ottobre 2000 Cancelleria federale
Corretto dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 della Legge sui rapporti fra i Consigli)