Fonte

RU 2000 2835

Ordinanza
sull’assicurazione malattie
(OAMal)

Modifica del 2 ottobre 2000

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 64 Pubblicazione

L’UFAS pubblica l’elenco delle specialità (art. 52 cpv.1 lett. b LAMal) in forma elettronica e almeno una volta l’anno in forma stampata.

Art. 65 cpv. 3 bis e 7

L’economicità è valutata in base al paragone con altri medicamenti e con i prezzi praticati all’estero.

Al fine di verificare se soddisfano ancora le condizioni d’ammissione, l’UFAS riesamina i medicamenti alla scadenza della protezione del brevetto, comunque al più tardi 15 anni dopo la loro ammissione nell’elenco delle specialità. I numeri dei brevetti e dei certificati di protezione vanno consegnati all’UFAS. I brevetti di procedimento non sono presi in considerazione nel riesame.

Art. 66 cpv.1

Sono ritenuti preparati originali i medicamenti sviluppati da un fabbricante in base alla propria ricerca, la cui sostanza attiva o la cui forma di presentazione è stata autorizzata per la prima volta dal competente organo svizzero di controllo.

Art. 67 cpv. 1-1 quater e 4

L’elenco delle specialità indica i prezzi massimi determinanti per la consegna da parte di farmacisti, medici, ospedali e case di cura.

Il prezzo massimo consta del prezzo di fabbrica per la consegna e della parte propria alla distribuzione.

Il prezzo di fabbrica per la consegna rimunera le prestazioni, consegne comprese, del fabbricante e della ditta di distribuzione fino alla fornitura dal deposito in Svizzera.

La parte propria alla distribuzione rimunera le prestazioni logistiche, segnatamente i costi di gestione e d’investimento inerenti il trasporto, lo stoccaggio, la consegna e l’incasso.

Abrogato

Art. 72 lett. b

Nel Bollettino dell’Ufficio federale della sanità pubblica sono pubblicati:

b. altre modifiche dell’elenco delle specialità;

II

Disposizione transitoria Per determinati gruppi di medicamenti, l’UFAS può rinunciare durante cinque anni al massimo all’adeguamento dei prezzi alla struttura dei prezzi di cui all’articolo 67 oppure prevedere un adeguamento scaglionato.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

2 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz