RU 2000 2838
Ordinanza
concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 1° novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole è modificata come segue:
Art. 4 cpv.1
Concerne solo il testo francese.
Art. 29 Obbligo di versare le tasse
Lo scarico di importazioni con PGI sottostà al versamento di una tassa; per scarico si intende ogni singolo lotto sdoganato.
II
L’allegato1 numero 9, disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, e numero 10, disciplinamento del mercato: ortaggi e legumi freschi (sistema delle 2 fasi), è modificato conformemente al testo allegato.
L’allegato 4 numero 2, disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, sperma di bovini, numero 7, disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, e 13, disciplinamento del mercato: vino, succo d’uva e mosto, è modificato conformemente al testo allegato.
L’allegato 7 è sostituito dalla versione allegata.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
1° novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato 1
(art. 5) Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli, delle eventuali quote doganali a destinazione vincolata e delle eccezioni all’obbligo di ottenere un permesso Numeri 9 e 10 Concerne solo il testo francese
Allegato 4
(art. 10) 2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, sperma di bovini Numero del Prodotto Voce/i Contingente doganale contingente di tariffa (pezzo) doganale [1] [1] [1] [1]
Animali della specie bovina 0102.1010 1 200 9091
Animali della specie suina 0103.1010 100 9110 9210
Contingente doganale n. 04 ripartito come segue: 04.1 Animali della specie ovina 0104.1010 500 04.2 Animali della specie caprina 0104.2010 100 (dosi)
Sperma di toro 0511.1010 800 000 [1] In corsivo e in grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale 7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate Concerne solo il testo francese 13. Disciplinamento del mercato: vino, succo d’uva e mosto Numero del Prodotto Voce/i Contingente contingente di tariffa doganale (hl) doganale [1] [1] [1] [1]
Succo d’uva 0806.1021 [2] 2009.6018 6021 6031 2202.9018 9041 23, 24 e 25 Vino 2204.2121 1 700 000 2131 2141 [1] In corsivo e in grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale [2] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale
Allegato 7
(art. 31) Elenco delle aliquote di tassa applicabili al traffico merci con l’estero Per importazioni con PGI sono riscosse le seguenti tasse di scarico 2:
Gruppi di merci Tassa per scarico in franchi Sdoganamento Sdoganamento elettronico convenzionale con modello con documento doganale 90 unico
Frutta, legumi e ortaggi, compresi legumi e ortaggi ⎫ surgelati e piante di cipolle ⎪
Frutta da sidro e per la distillazione, compresi prodotti ⎪ di frutta ⎪ ⎪
Patate, incluse patate da semina e prodotti a base ⎪ di patate ⎪
Fiori recisi ⎪
Piantimi di alberi da frutta ⎪ ⎪
Latticini e caseina acida ⎬ 5.– 12.–
Pollame, carni di pollame compresi preparati ⎪ ⎪
Uova e prodotti di uova ⎪
Animali vivi, carni e frattaglie commestibili e sperma ⎪ delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, ⎪ come pure insaccati e prodotti simili, compresi carne ⎪ secca, conserve di carne ecc. ⎪
Vino bianco e rosso, vini dolci e succo d’uva ⎪ ⎪ ⎪ ⎭
Per scarico si intende ogni singolo lotto sdoganato.
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