RU 2000 2882
Ordinanza
sulle norme della circolazione stradale
(ONC)
Modifica del 1° novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:
Art. 67 cpv.1 frase introduttiva nonché lett. a e b
Il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli non può superare:
34 t per gli autotreni e gli autoarticolati;
32 t per i veicoli a motore con più di 3 assi;
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
1° novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |