RU 2000 2913
Ordinanza
sull’assicurazione contro gli infortuni
(OAINF)
Modifica del 22 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:
Capitolo 1a Fatturazione
Art. 69a
I fornitori di prestazioni devono indicare nelle loro fatture:
le date delle cure;
le prestazioni dispensate, dettagliate secondo la tariffa determinante;
le diagnosi.
Nella fattura, le prestazioni a carico dell’assicurazione contro gli infortuni devono essere chiaramente distinte dalle altre prestazioni.
Art. 122
Abrogato
Art. 125 Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati
Nei casi di cui all’articolo 102a capoverso 7 della legge, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L’ammontare dell’emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell’ordinanza del 10 settembre 19692 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.
Per le pubblicazioni di cui all’articolo 102a capoverso 5 della legge è riscosso un emolumento a copertura delle spese.
L’emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell’assoggettato o per altri gravi motivi.