RU 2000 2949
Ordinanza
sul Servizio d’identificazione
Modifica del 4 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° dicembre 19861 sul Servizio d’identificazione è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Concerne solo il testo tedesco
Art. 1 cpv.1 primo periodo
Il Servizio d’identificazione si compone del Servizio che gestisce il Sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS), del Servizio d’identificazione dell’Ufficio federale di polizia nonché della Sezione d’identificazione dell’Ufficio federale dei rifugiati. ...
Art. 2 cpv.1
L’Ufficio federale di polizia e l’Ufficio federale dei rifugiati sono responsabili del Servizio d’identificazione.
Art. 11 cpv. 2 e 3
I funzionari della Polizia criminale federale, della Divisione Servizi, della Sezione degli stranieri e della Registratura dell’Ufficio federale di polizia come pure delle Sezioni Estradizione e Assistenza giudiziaria internazionale dell’Ufficio federale di giustizia possono consultare i dati memorizzati nello ZAN purché l’esecuzione di compiti loro affidati lo richieda.
Su domanda e nell’ambito dell’articolo 351octies CP, è possibile comunicare alle autorità federali preposte a compiti doganali e di polizia di frontiera se una persona è registrata presso il Servizio INTERPOL dell’Ufficio federale di polizia.
Art. 23 cpv. 5
La sua validità è prorogata fino al 31 dicembre 2001.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
4 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |