RU 2000 2951
Ordinanza
sul sistema informatizzato di ricerca
(Ordinanza RIPOL)
Modifica del 4 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 giugno 19951 sul sistema informatizzato di ricerca è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Concerne solo il testo tedesco
Art. 3 cpv.1 lett. b,2 lett. a-c nonché 3 lett. c e h
Le autorità seguenti possono notificare all’Ufficio federale segnalazioni per gli scopi di cui all’articolo2 per inserirle nel RIPOL:
b. l’Ufficio federale di giustizia;
Nell’ambito dei compiti legali, le seguenti autorità partecipanti al RIPOL possono inserire anche direttamente le segnalazioni nel RIPOL:
l’Ufficio federale di polizia per la lotta contro la criminalità organizzata, per le misure di allontanamento nei confronti degli stranieri che mettono in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera nonché su richiesta di un’autorità della Confederazione o dei Cantoni per scopi giusta l’articolo2;
il Ministero pubblico della Confederazione nell’ambito della competenza relativa alla lotta contro i crimini e i delitti internazionali nonché al perseguimento dei reati che sottostanno alla giurisdizione federale;
l’Ufficio federale di giustizia per l’assistenza giudiziaria internazionale e per la lotta ai rapimenti internazionali di minori;
Le autorità seguenti possono consultare direttamente (online) i dati per l’adempimento dei loro compiti legali:
c. l’Ufficio federale di giustizia, il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia e le autorità della giustizia militare per la ricerca di persone;