Fonte

RU 2000 2951

Ordinanza
sul sistema informatizzato di ricerca
(Ordinanza RIPOL)

Modifica del 4 dicembre 2000

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 19 giugno 19951 sul sistema informatizzato di ricerca è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Concerne solo il testo tedesco

Art. 3 cpv.1 lett. b,2 lett. a-c nonché 3 lett. c e h

Le autorità seguenti possono notificare all’Ufficio federale segnalazioni per gli scopi di cui all’articolo2 per inserirle nel RIPOL:

b. l’Ufficio federale di giustizia;

Nell’ambito dei compiti legali, le seguenti autorità partecipanti al RIPOL possono inserire anche direttamente le segnalazioni nel RIPOL:

  1. l’Ufficio federale di polizia per la lotta contro la criminalità organizzata, per le misure di allontanamento nei confronti degli stranieri che mettono in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera nonché su richiesta di un’autorità della Confederazione o dei Cantoni per scopi giusta l’articolo2;

  2. il Ministero pubblico della Confederazione nell’ambito della competenza relativa alla lotta contro i crimini e i delitti internazionali nonché al perseguimento dei reati che sottostanno alla giurisdizione federale;

  3. l’Ufficio federale di giustizia per l’assistenza giudiziaria internazionale e per la lotta ai rapimenti internazionali di minori;

Le autorità seguenti possono consultare direttamente (online) i dati per l’adempimento dei loro compiti legali:

c. l’Ufficio federale di giustizia, il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia e le autorità della giustizia militare per la ricerca di persone;