RU 2000 2959
Ordinanza
sullo stipendio dei funzionari fuori classe
Modifica dell’11 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 dicembre 19961 sullo stipendio dei funzionari fuori classe è modificata come segue:
Art. 5 Deroghe valide per il 2001 per gli effettivi dell’amministrazione generale della Confederazione
La deduzione conformemente all’articolo 2 capoverso1 lettera a è di 20 667 franchi.
L’aumento conformemente all’articolo 2 capoverso1 lettera b è di 9663 franchi.
Per il 2001, l’aumento ordinario dello stipendio conformemente all’articolo 4 è di 4362 franchi.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
11 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |