RU 2000 2964
Ordinanza
sul casellario giudiziale informatizzato
Modifica del 4 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° dicembre 19991 sul casellario giudiziale informatizzato è modificata come segue:
Art. 1 cpv.1
Il servizio competente dell’Ufficio federale di giustizia (Ufficio federale) tiene in collaborazione con altre autorità federali e con i Cantoni un casellario giudiziale informatizzato (casellario).
Art. 3 cpv. 3 lett. a e c nonché 4 lett. h
Le seguenti autorità possono consultare direttamente (online) i dati per l’adempimento dei loro compiti legali:
le autorità di cui al capoverso1 e il Servizio INTERPOL dell’Ufficio federale di polizia;
l’Ufficio federale di polizia nell’ambito di indagini della polizia giudiziaria nonché per la pronuncia o la revoca delle misure di allontanamento.
Le autorità seguenti non collegate al casellario possono, per l’adempimento dei loro compiti legali, chiedere un estratto del casellario presso l’Ufficio federale o il servizio di coordinamento cantonale:
h. il servizio della Confederazione competente dell’esecuzione della sezione 5 della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.
II
Sostituzione di un’espressione nell’allegato Nell’allegato l’espressione «UFP-CG: Ufficio federale di polizia Casellario giudiziale» è sostituita da «UFG-CG: Ufficio federale di giustizia Casellario giudiziale».