Fonte

RU 2000 2976

Ordinanza
concernente l’amministrazione dell’esercito
(OAE)

Modifica del 22 novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 29 novembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 11 cpv.1 lett. a e cpv. 3

I documenti della contabilità della truppa devono essere firmati come segue:

a. i comandanti di scuole e corsi certificano l’esattezza dei documenti di base della contabilità della truppa secondo l’articolo 15 e prendono visione dei libri di cassa, degli ordini di pagamento e dei mandati di anticipazione. I comandanti delle Grandi Unità possono incaricare della firma il loro capo di stato maggiore;

Il capo dello Stato maggiore generale emana istruzioni per disciplinare il diritto di firma nel caso di servizi militari effettuati in seno all’amministrazione militare o in seno alle unità organizzative della riserva di personale. Egli invia tali istruzioni a tutti gli organi interessati.

Art. 30 cpv. 3 e 4

Le contabilità annuali devono essere tenute senza contanti.

L’Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri decide in merito alle eccezioni.

Art. 37 cpv. 2 lett. c

Se, per il trapasso del comando fuori del servizio, è necessaria una presa di contatto personale tra il comandante uscente e il subentrante, vi è diritto:

c. al viaggio mediante ordine di marcia.

Art. 45 cpv. 2

Il viaggio ha luogo mediante ordine di marcia.

Art. 46 cpv.1 lett. d

Per le ricognizioni autorizzate e i servizi dei giudici di campo sono pagate le seguenti competenze:

d. viaggio mediante ordine di marcia.

Art. 112 cpv.1

Abrogato

Art. 114, frase introduttiva

Per i viaggi a carico dell’amministrazione militare, il prezzo del biglietto può essere rimborsato dal contabile: . . .

Art. 115 Biglietti per il congedo

Per i viaggi durante il periodo di servizio, i militari hanno diritto al trasporto gratuito da parte delle imprese di trasporto pubblico.

Quando il domicilio del militare o quello dei suoi genitori si trova all’estero, il militare ha diritto, durante il periodo di servizio, al trasporto gratuito in territorio svizzero da parte delle imprese di trasporto pubblico.

Art. 147 Responsabilità

La Confederazione si assume i danni arrecati alle automobili civili utilizzate in servizio militare, sempre che non vi sia un terzo responsabile o obbligato a versare prestazioni.

La Confederazione risarcisce al detentore la franchigia o la perdita del bonus se il danno è assunto dall’assicurazione casco del detentore.

La Confederazione non risponde dei danni provocati intenzionalmente o per negligenza grave dal detentore dell’automobile civile o dal suo mandatario.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

22 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz