Fonte

RU 2000 2979

Legge federale
concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione
per gli immobili delle organizzazioni internazionali
(FIPOI) a Ginevra

del 23 giugno 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 capoverso1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 19991,
decreta:

Art. 1

La Confederazione può accordare mutui senza interesse alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI). Detti mutui devono essere rimborsati entro 50 anni.

La Confederazione può, in casi eccezionali, accordare alla FIPOI contributi a fondo perso.

Art. 2

La Confederazione accorda alla FIPOI un aiuto finanziario annuo destinato a coprire:

  1. le spese di manutenzione periodica del Centro William Rappard (CWR);

  2. i costi di manutenzione e di gestione della nuova sala di conferenze del CWR.

Art. 3

Sono abrogati:

  1. il decreto federale del 21 giugno 19962 concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI);

  2. il decreto federale del 24 marzo 19953 concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, destinati al finanziamento dei costi di manutenzione e di gestione della nuova sala di conferenze del Centro William Rappard (CWR).

RS 617.0

Art. 4

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 giugno 2000 Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2000.4

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1° dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz