RU 2000 2991
Legge federale
concernente nuove misure urgenti nell’ambito
della tassa di negoziazione
del 15 dicembre 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 ottobre 20001,
decreta:
I
La legge federale del 27 giugno 19732 sulle tasse di bollo è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 41 bis capoversi1 lettera a,2 e 3 della Costituzione federale 3, ...
Art. 4 cpv.2
Abrogato
Art. 13 cpv. 3 lett. c, d ed f nonché cpv.4 e 5
Sono negoziatori di titoli:
abrogata
le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata e le società cooperative svizzere nonché gli istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata che non rientrano nella definizione delle lettere a e b e i cui attivi, conformemente all’ultimo bilancio, sono composti per oltre10 milioni di franchi da documenti imponibili giusta il capoverso2;
la Confederazione, i Cantoni e i Comuni politici nonché gli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali.
Sono considerati istituti di previdenza professionale e di previdenza vincolata ai sensi del capoverso 3 lettera d:
a. gli istituti di cui all’articolo 48 della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 132 capoverso1 e 134 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
(LPP) e all’articolo 331 del Codice delle obbligazioni5, il fondo di garanzia nonché l’istituto collettore di cui agli articoli 56 e 60 LPP;
le fondazioni di libero passaggio di cui agli articoli10 capoverso 3 e 19 dell’ordinanza del 3 ottobre 19946 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
gli istituti che concludono assicurazioni e convenzioni di previdenza vincolata ai sensi dell’articolo1 capoverso1 lettera b dell’ordinanza del 13 novembre 19857 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute;
le fondazioni d’investimento che si occupano dell’investimento e della gestione dei fondi degli istituti di previdenza di cui ai capoversi a-c e che sono soggette alla sorveglianza della Confederazione o dei Cantoni.
Sono considerati istituti svizzeri delle assicurazioni sociali ai sensi del capoverso 3 lettera f:
il fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché il fondo dell’assicurazione contro la disoccupazione;
le casse di compensazione ai sensi degli articoli 53-62 della legge federale del 20 dicembre 19468 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché le casse di disoccupazione di cui agli articoli 76-78 della legge federale del 25 giugno 19829 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza.
Art. 17 cpv.2
Egli deve la metà della tassa:
se è mediatore: per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore di titoli o investitore esentato;
se è contraente: per se stesso e per la controparte che non prova di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato.
Art. 17a Investitori esentati
Sono considerati investitori esentati ai sensi dell’articolo 17 capoverso2:
gli Stati esteri e le banche centrali;
i fondi d’investimento svizzeri ai sensi dell’articolo2 della legge federale del 18 marzo 199410 sui fondi d’investimento;
i fondi d’investimento esteri ai sensi dell’articolo 44 della legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi d’investimento;
gli istituti esteri delle assicurazioni sociali;
gli istituti esteri di previdenza professionale;
le società d’assicurazione sulla vita estere soggette a un disciplinamento estero equivalente alla sorveglianza della Confederazione.
Sono considerati istituti esteri delle assicurazioni sociali gli istituti che svolgono le stesse mansioni degli istituti svizzeri citati nell’articolo 13 capoverso5 e che soggiacciono a una sorveglianza equivalente a quella della Confederazione.
Sono considerati istituti esteri di previdenza professionale gli istituti che:
si occupano di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
le cui risorse sono destinate durevolmente ed esclusivamente alla previdenza professionale; e
soggiacciono a una sorveglianza equivalente a quella della Confederazione.
Art. 19 cpv. 3
Se un negoziatore svizzero di titoli è membro di una borsa estera, la mezza tassa concernente la controparte decade per i titoli negoziati a tale borsa.
II
La presente legge è dichiarata urgente conformemente all’articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso1 lettera b della Costituzione federale.
Entra in vigore il primo giorno del mese che segue la sua promulgazione e ha effetto sino all’entrata in vigore di una legislazione federale sostitutiva, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2002. L’articolo 13 capoverso 3 lettera d ed f entra in vigore il 1° luglio 2001.
Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000 Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000 Il presidente: Françoise Saudan Il presidente: Peter Hess Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker 2443