Fonte

RU 2000 2991

Legge federale
concernente nuove misure urgenti nell’ambito
della tassa di negoziazione

del 15 dicembre 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 ottobre 20001,
decreta:

I

La legge federale del 27 giugno 19732 sulle tasse di bollo è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 41 bis capoversi1 lettera a,2 e 3 della Costituzione federale 3, ...

Art. 4 cpv.2

Abrogato

Art. 13 cpv. 3 lett. c, d ed f nonché cpv.4 e 5

Sono negoziatori di titoli:

  1. abrogata

  2. le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata e le società cooperative svizzere nonché gli istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata che non rientrano nella definizione delle lettere a e b e i cui attivi, conformemente all’ultimo bilancio, sono composti per oltre10 milioni di franchi da documenti imponibili giusta il capoverso2;

  3. la Confederazione, i Cantoni e i Comuni politici nonché gli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali.

Sono considerati istituti di previdenza professionale e di previdenza vincolata ai sensi del capoverso 3 lettera d:

a. gli istituti di cui all’articolo 48 della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 132 capoverso1 e 134 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

(LPP) e all’articolo 331 del Codice delle obbligazioni5, il fondo di garanzia nonché l’istituto collettore di cui agli articoli 56 e 60 LPP;

  1. le fondazioni di libero passaggio di cui agli articoli10 capoverso 3 e 19 dell’ordinanza del 3 ottobre 19946 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

  2. gli istituti che concludono assicurazioni e convenzioni di previdenza vincolata ai sensi dell’articolo1 capoverso1 lettera b dell’ordinanza del 13 novembre 19857 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute;

  3. le fondazioni d’investimento che si occupano dell’investimento e della gestione dei fondi degli istituti di previdenza di cui ai capoversi a-c e che sono soggette alla sorveglianza della Confederazione o dei Cantoni.

Sono considerati istituti svizzeri delle assicurazioni sociali ai sensi del capoverso 3 lettera f:

  1. il fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché il fondo dell’assicurazione contro la disoccupazione;

  2. le casse di compensazione ai sensi degli articoli 53-62 della legge federale del 20 dicembre 19468 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché le casse di disoccupazione di cui agli articoli 76-78 della legge federale del 25 giugno 19829 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza.

Art. 17 cpv.2

Egli deve la metà della tassa:

  1. se è mediatore: per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore di titoli o investitore esentato;

  2. se è contraente: per se stesso e per la controparte che non prova di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato.

Art. 17a Investitori esentati

Sono considerati investitori esentati ai sensi dell’articolo 17 capoverso2:

  1. gli Stati esteri e le banche centrali;

  2. i fondi d’investimento svizzeri ai sensi dell’articolo2 della legge federale del 18 marzo 199410 sui fondi d’investimento;

  3. i fondi d’investimento esteri ai sensi dell’articolo 44 della legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi d’investimento;

  1. gli istituti esteri delle assicurazioni sociali;

  2. gli istituti esteri di previdenza professionale;

  3. le società d’assicurazione sulla vita estere soggette a un disciplinamento estero equivalente alla sorveglianza della Confederazione.

Sono considerati istituti esteri delle assicurazioni sociali gli istituti che svolgono le stesse mansioni degli istituti svizzeri citati nell’articolo 13 capoverso5 e che soggiacciono a una sorveglianza equivalente a quella della Confederazione.

Sono considerati istituti esteri di previdenza professionale gli istituti che:

  1. si occupano di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

  2. le cui risorse sono destinate durevolmente ed esclusivamente alla previdenza professionale; e

  3. soggiacciono a una sorveglianza equivalente a quella della Confederazione.

Art. 19 cpv. 3

Se un negoziatore svizzero di titoli è membro di una borsa estera, la mezza tassa concernente la controparte decade per i titoli negoziati a tale borsa.

II

La presente legge è dichiarata urgente conformemente all’articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso1 lettera b della Costituzione federale.

Entra in vigore il primo giorno del mese che segue la sua promulgazione e ha effetto sino all’entrata in vigore di una legislazione federale sostitutiva, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2002. L’articolo 13 capoverso 3 lettera d ed f entra in vigore il 1° luglio 2001.

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000 Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000 Il presidente: Françoise Saudan Il presidente: Peter Hess Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker 2443